Art. 2.
  1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non
inferiore a lire 100 milioni e non superiore a  lire  1.000  milioni,
finalizzati  al  ripiano dei deficit di cui all'articolo 1, contratti
dalle associazioni, dai festival, dai  centri,  dai  comitati,  dalle
fondazioni  e  dagli  istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci
anni in maniera continuativa in base al titolo  III  della  legge  14
agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28,
e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979,
n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via
subordinata  dall'importo  delle  sovvenzioni  statali,  regionali  e
locali - libere ed esigibili - relative all'anno in corso e di quelle
degli anni precedenti.
  2. Per i mutui di cui al comma  1,  cui  sono  abilitati  la  Banca
nazionale  del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico
S.p.a.,  e  le  altre  banche  e  societa'   finanziarie   legalmente
costituite,  opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino
a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota  del  fondo  di  cui
all'articolo  13,  secondo  comma,  lettera d), della legge 30 aprile
1985, n. 163, riservata alle attivita' musicali. Il mancato pagamento
di piu' di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio  di
cui  all'articolo  1 della presente legge.  Qualora operi la garanzia
costituita sul fondo destinato  alla  corresponsione  dei  contributi
sugli  interessi,  il  beneficiario  del  mutuo decade dal diritto di
accedere a contributi pubblici statali o regionali.
  3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga
utilizzato o venga  utilizzato  solo  parzialmente,  lo  stanziamento
residuo  sara'  utilizzato  al  fondo di cui all'articolo 13, secondo
comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla
corresponsione degli interessi passivi dovuti alla  Sezione  autonoma
credito  teatrale  della Banca nazionale del lavoro S.p.a. o ad altre
banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituiti.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale
dello spettacolo emanera', d'intesa con il Ministero del  tesoro,  un
apposito   regolamento   di  attuazione  per  l'individuazione  delle
necessarie procedure amministrative e per l'operativita' del fondo di
garanzia di cui al comma 2.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Note all'art. 2, comma 1:
             - Per il titolo III della citata legge  n.  800/1967  si
          veda in nota all'art. 1.
             -  Il  testo dell'art. 28 della citata legge n. 800/1967
          e' il seguente:
             "Art.   28   (Teatri   di   tradizione   e   istituzioni
          concertistico-orchestrali).  - Sono riconosciuti 'teatri di
          tradizione':  Petruzzelli  di  Bari,  Grande  di   Brescia,
          Massimo  Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di
          Cremona,  Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale
          di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale  di
          Piacenza,  Verdi  di  Pisa,  Municipale  di  Reggio Emilia,
          Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato
          estate livornese di Livorno e l'Ente  concerti  Sassari  di
          Sassari.
             Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali:
          Haydn  di  Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di
          Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica  siciliana
          di Palermo, Sinfonica di San Remo.
             I    teatri    di    tradizione    e   le   instituzioni
          concertistico-orchestrali hanno il compito  di  promuovere,
          agevolare  e  coordinare attivita' musicali che si svolgano
          nel territorio delle rispettive province.
             Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo,  sentita
          la  Commissione  centrale  per  la musica, puo' con proprio
          decreto, riconoscere la qualifica di 'teatro di tradizione'
          a teatri che dimostrino di aver  dato  particolare  impulso
          alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica
          di  istituzione  concertistica-orchestrale alle istituzioni
          con   complessi   stabili   o   semistabili   a   carattere
          professionale  che  svolgono annualmente almeno cinque mesi
          di attivita'".
             - Per  il  testo  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
          589/1979 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art.  13,  secondo comma, lettera d),
          della legge n.  163/1985 (Nuova disciplina degli interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo) e' il seguente:
             Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
             a) - c) (omissis);
               d) Il 3  per  cento  della  quota  del  13  per  cento
          assegnata  alle  attivita'  musicali e il 3 per cento della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa   sono   annualmente   portati   in   aumento   dello
          stanziamento  istituito  dall'art.  2,  quarto comma, della
          legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato  dalla  legge
          13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a
          tutte   le  attivita'  musicali  e  teatrali  ammesse  alle
          operazioni della  sezione  autonoma  del  credito  teatrale
          presso la Banca nazionale del lavoro.  L'importo risultante
          ai  sensi  della presente lettera d) e' utilizzato in parti
          uguali a favore delle attivita' musicali e delle  attivita'
          teatrali di prosa".