Art. 2. 1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei deficit di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali - libere ed esigibili - relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti. 2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.a., e le altre banche e societa' finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attivita' musicali. Il mancato pagamento di piu' di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali. 3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sara' utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. o ad altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituiti. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo emanera', d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operativita' del fondo di garanzia di cui al comma 2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 2, comma 1: - Per il titolo III della citata legge n. 800/1967 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 800/1967 e' il seguente: "Art. 28 (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti 'teatri di tradizione': Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato estate livornese di Livorno e l'Ente concerti Sassari di Sassari. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo. I teatri di tradizione e le instituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di 'teatro di tradizione' a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'". - Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 589/1979 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e' il seguente: Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: a) - c) (omissis); d) Il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa".