Art. 2. 1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta e' effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta piu' elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza e' aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2- bis dell'articolo 10.".