Art. 2. 
  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500  miliardi  di  lire  e
quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi  del
comma 2, e' destinata all'estinzione,  secondo  le  disposizioni  dei
commi  1  e  2  dell'articolo  10,  dei  crediti   risultanti   dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi  di
imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987  e  il  31  dicembre  1990,  dei
contribuenti  che  hanno  evidenziato  una   perdita   nel   bilancio
dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e  per  i  quali  l'importo  del
credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente,  per  i
menzionati periodi di  imposta,  di  ammontare  non  inferiore  a  50
miliardi di lire. Gli interessi relativi  a  ciascun  credito  devono
essere computati fino al 31 dicembre 1993;  per  quelli  relativi  al
secondo semestre 1993 la misura degli interessi e'  fissata  nel  3,5
per cento. Il godimento dei titoli di Stato  decorre  dal  1  gennaio
1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta e' effettuata sulla base
delle richieste, alle quali va allegata copia del  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso nell'anno 1991,  presentate  entro  l'11  agosto
1993 direttamente  agli  ispettorati  compartimentali  delle  imposte
dirette  competenti  in  base  al  domicilio  fiscale  dei   soggetti
interessati. Sulla base delle predette  richieste,  l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti
indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi;  nel  caso  in
cui sia stato notificato avviso  di  accertamento,  l'Amministrazione
finanziaria procede  al  rimborso  della  differenza  risultante  tra
l'importo  richiesto  e  quello  costituito   dalla   maggior   somma
accertata, nonche' dalle pene pecuniarie  e  sovrattasse  ridotte  al
cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene  estinto  al  termine
delle operazioni di liquidazione  completate  entro  il  30  novembre
1993. Ai fini del recupero di somme non  spettanti  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti  del  Ministro  del
tesoro sono  determinate  le  caratteristiche  e  le  modalita',  ivi
compresa  la  misura  dell'interesse,   nonche'   le   procedure   di
assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di
cui  viene  chiesta  l'estinzione   risulti   superiore   all'importo
disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti  a  partire
da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta piu'  elevato
il  rapporto  tra  la  perdita  di  bilancio  dell'esercizio   chiuso
nell'anno  1991  e  l'importo  complessivo  dei   crediti   d'imposta
comprensivo degli  interessi.  In  caso  di  non  integrale  utilizzo
dell'ammontare disponibile  la  differenza  e'  aggiunta  all'importo
destinato alla  estinzione  dei  crediti  di  cui  al  comma  2-  bis
dell'articolo 10.".