Art. 3. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a  determinare,  con
proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di
rapporti  di  debito  e  credito  verso  lo  Stato,  con  riferimento
all'andamento del mercato monetario e finanziario.