Art. 5. 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992. 2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le rela- tive operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi e' estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie proce- dure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1994. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.