Art. 5. 
  1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre 1989, il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
risulta inferiore a lire 100  milioni  per  ciascuna  imposta  e  per
ciascun periodo d'imposta,  si  provvede,  mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il
31 marzo 1994 con le modalita'  indicate  nel  decreto  del  Ministro
delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
114 del 18 maggio 1992. 
  2.  Sulla   base   delle   predette   richieste   l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il  calcolo  degli
interessi relativi a ciascun credito computati fino  al  31  dicembre
1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.  Le  rela-
tive operazioni di riscontro sono completate entro  il  30  settembre
1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal  1  gennaio  1995.
Per i crediti indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  e'  estinto
l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al  termine  delle
operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle  ordinarie  proce-
dure di rimborso; ai fini del recupero  di  somme  non  spettanti  si
applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  L'importo  massimo
dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi  con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1994;  il
decreto del Ministro del tesoro concernente  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione  dei  titoli  medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1994. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire  900
miliardi a decorrere dal 1995, si  provvede,  quanto  a  lire  10.000
miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro,  per  l'anno  finanziario  1994,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al  Ministero
del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1995 e 1996, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate  rinvenienti
dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi  sui  titoli
di Stato di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.