Art. 2. 1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2 il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto e' adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente."; b) nell'articolo 3 il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.".