Art. 2. 
  1. Al  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 2 il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza,
il costo fiscalmente  riconosciuto  e'  adeguato  sulla  base  di  un
coefficiente pari al tasso  di  variazione  della  media  dei  valori
dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata  la  cessione
rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno  in  cui  e'
avvenuto l'acquisto, sempreche' fra la cessione  e  l'acquisto  siano
intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con  proprio  decreto,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  mese  di  febbraio  di
ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti  di
adeguamento  da  utilizzare  ai  fini  della   determinazione   delle
plusvalenze  o  minusvalenze   realizzate   nel   periodo   d'imposta
precedente."; 
    b) nell'articolo 3 il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si
applica nella misura del 15 per cento  sulla  plusvalenza  risultante
dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo
pattuito.".