Art. 3. 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   dei
sostituti d'imposta di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1 settembre ed il 30 ottobre
1993.