Art. 4. 
  1.  Per  l'anno  1994,  il  termine   per   deliberare   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6,  comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per
deliberare  le  variazioni  dei  limiti  di  reddito   agli   effetti
dell'imposta comunale per  l'esercizio  di  imprese,  di  arti  e  di
professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, sono fissati al 28 febbraio 1994.