Art. 4. 1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono fissati al 28 febbraio 1994.