Art. 2.
  1. All'art. 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. All'art. 5, comma 1, del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992,  n.  80,  sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di
entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
  2. All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma  1,  lettera
b),  la  commissione  puo', tra l'altro, disporre: la trasmissione da
parte  dei  fondi  di  cui  al  presente   decreto   legislativo   di
segnalazioni  periodiche  e  di  ogni  altro dato e documento da essa
richiesti;  la  convocazione  degli  organi  di   amministrazione   e
controllo  del  fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo,
nonche' l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed  atti  che
ritenga  necessari;  l'accesso  ai  fondi  medesimi.  I  criteri e le
modalita'  per  l'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   della
commissione  sono  stabiliti, su proposta della commissione medesima,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  promuove
appositi  accordi  di  collaborazione tra la commissione, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e le autorita' preposte  alla
vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire
lo scambio delle rispettive informazioni.
  1-quater.  I  componenti  della  commissione  e  gli  addetti  alla
struttura di cui  all'art.  16,  comma  4,  sono  tenuti  al  segreto
d'ufficio  per  i  dati,  le  notizie  e  le  informazioni  acquisiti
nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.".
 
          Note all'art. 2:
             - L'art. 12  del  precitato  D.Lgs.  n.  124/1993,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  12  (Contributo  di  solidarieta').  -  1.  Fermo
          restando l'assoggettamento a  contribuzione  ordinaria  nel
          regime  obbligatorio  di  appartenenza di tutte le quote ed
          elementi retributivi di cui  all'art.  12  della  legge  30
          aprile  1969,  n. 153, e successive modificazioni, anche se
          destinate  a  previdenza  complementare,   a   carico   del
          lavoratore,  e' confermato il contributo di solidarieta' di
          cui all'art. 9- bis, comma 2, del  decreto-legge  29  marzo
          1991, n.  103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
          giugno  1991, n.  166, sulle contribuzioni o somme a carico
          del datore di lavoro, diverse da  quella  costituita  dalla
          quota  di  accantonamento al TFR, destinate a realizzare le
          finalita' di previdenza pensionistica complementare di  cui
          all'art.   1  del  presente  decreto  legislativo.    Resta
          altresi' confermato il contributo di  solidarieta'  di  cui
          all'art.   9-   bis   del   citato   decreto-legge  per  le
          contribuzioni o somme versate o accantonate  a  carico  del
          datore  di  lavoro per le finalita' ivi previste diverse da
          quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
             1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto  legislativo  27
          gennaio  1992,  n.  80,  sono soppresse le seguenti parole:
          'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di
          previdenza complementare,'".
             A  titolo  di  maggior  chiarimento  si riporta il testo
          dell'art. 5, comma 1, del  D.Lgs.  n.  80/1992  (Attuazione
          della   direttiva  80/987/CEE  in  materia  di  tutela  dei
          lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore  di
          lavoro),  cosi'  come modificato dal comma 1- bis del sopra
          riportato art. 12:
             "1.  Contro   il   rischio   derivante   dall'omesso   o
          insufficiente  versamento  da  parte  dei  datori di lavoro
          sottoposti a una delle procedure  di  cui  all'art.  1  dei
          contributi  dovuti per forme di previdenza complementare di
          cui all'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103,
          convertito, con modificazioni, nella legge 1  giugno  1991,
          n.  16, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i
          superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia".
             -  L'art.  17  del  precitato  D.Lgs.  n. 124/1993, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). -  1.
          Compete alla commissione di cui all'art. 16:
               a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
               b)  esercitare  la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e
          sull'attivita'  dagli  stessi  svolta,  individuando,   tra
          l'altro,  le  ipotesi  di  cui  all'art.  11,  comma  4, ed
          informando  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  su  fatti  che possano interessare l'esercizio dei
          suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza
          complementare ed essere comunque utili  per  l'adozione  di
          provvedimenti  di  sua  competenza,  tra  i quali la revoca
          delle   autorizzazioni   di   cui   al   presente   decreto
          legislativo;
               c)  proporre  gli  schemi  di  decreto  previsti dagli
          articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;
               d) emanare disposizioni per la tenuta delle  scritture
          contabili  prevedendo:  il  modello  di libro giornale, nel
          quale annotare cronologicamente le  operazioni  di  incasso
          dei  contributi  e  di pagamento delle prestazioni, nonche'
          ogni  altra  operazione;  il  prospetto   periodico   della
          composizione   e   del  valore  del  patrimonio  del  fondo
          pensione; il rendiconto annuale della  gestione  del  fondo
          pensione;
               e)  emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione
          dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti
          mediante l'elaborazione di schemi, criteri e  modalita'  di
          verifica  dell'attivita'  dei  soggetti  titolari  di forme
          pensionistiche  complementari,  nonche'  in   ordine   alla
          comunicazione periodica ai destinatari di informazioni rel-
          ative all'andamento finanziario delle relative gestioni;
                f) definire le condizioni di esercizio dell'attivita'
          di cui all'art. 9, comma 3;
               g)  svolgere  attivita'  istruttoria  per  il rilascio
          delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
               h)   elaborare   stime,   proiezioni   e    previsioni
          sull'andamento  delle attivita' previdenziali complementari
          nei vari settori e nel loro complesso;
               i)  riferire  periodicamente  al Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, formulando proposte  di  modifica
          legislativa in materia di previdenza complementare;
               l)  programmare  ed organizzare ricerche e rilevazioni
          nel  settore  della  previdenza  complementare   anche   in
          rapporto  alla  previdenza  di  base; a tal fine i soggetti
          previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di
          forma pensionistica complementare sono tenuti a  fornire  i
          dati  e  le informazioni richiesti, per la cui acquisizione
          la commissione puo' avvalersi  anche  dell'ispettorato  del
          lavoro;
               m)  pubblicare  e  diffondere  informazioni utili alla
          conoscenza dei problemi previdenziali.
             1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1,
          lettera b), la commissione puo', tra l'altro, disporre:  la
          trasmissione  da parte dei fondi di cui al presente decreto
          legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato
          e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi
          di amministrazione e controllo del  fondo  e  comunque  del
          responsabile  del  fondo  medesimo, nonche' l'esibizione da
          parte  degli  stessi  di  documenti  ed  atti  che  ritenga
          necessari;  l'accesso  ai  fondi  medesimi.  I criteri e le
          modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della
          commissione sono stabiliti, su proposta  della  commissione
          medesima,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale.
            1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          promuove   appositi   accordi   di  collaborazione  tra  la
          commissione, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato e le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti
          gestori  di  cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio
          delle rispettive informazioni.
            1-quater. I componenti della commissione  e  gli  addetti
          alla  struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al
          segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le  informazioni
          acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente
          articolo".