Art. 4.
  1. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 14 (Regime tributario dei  fondi  pensione).  -  1.  I  fondi
pensione  di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche  ne'  all'imposta  locale  sui  redditi.  Le
ritenute  operate  sui  redditi  di  capitale  e  sui redditi diversi
percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.
   2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva  pari
allo  0,125  per  cento  del  valore  dell'attivo  netto  del  fondo,
determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come  me-
dia  dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo
art. 17, tenendo anche conto dei periodi  in  cui  il  fondo  non  ha
valore perche' avviato o cessato in corso di anno.
  3.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata  alla  sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro  il  31  gennaio  di  ciascun
anno.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
   4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo e' valorizzato secondo
i criteri stabiliti dalla  commissione  di  cui  all'art.  16  ed  il
versamento dell'imposta sostitutiva e' eseguito entro il secondo mese
successivo  a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art.
17,  comma  1,  lettera  d),  con  una  maggiorazione,  a  titolo  di
interessi,  calcolata  in  base  al  tasso  annuo  del  9  per  cento
decorrente dal termine previsto dal comma 3.
   5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui redditi effettuati nell'anno
1993 da  parte  dei  fondi  pensione  si  scomputano  dai  versamenti
dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
   6.  Nel  caso  di  fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4,
comma 2, l'imposta sostitutiva per  il  fondo  e'  corrisposta  dalla
societa'   o   ente  nell'ambito  del  cui  patrimonio  il  fondo  e'
costituito.".
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo del quarto comma, dell'art. 9 della legge  n.
          77/1983   (Istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni
          d'investimento  mobiliare),  citato  nel  testo  sostituito
          dell'art. 14 del gia' menzionato D.Lgs.  n. 124/1993, e' il
          seguente:
             "I  proventi  delle  partecipazioni  ai fondi, tranne di
          quelle assunte nell'esercizio  delle  imprese  commerciali,
          non   concorrono   a  formare  il  reddito  imponibile  dei
          partecipanti.  Sui  proventi  percepiti  in  rapporto  alla
          partecipazione   al   fondo   ai  sensi  dell'ultimo  comma
          dell'art. 3, e' riconosciuto un credito di imposta pari  al
          10  per  cento  dei  proventi  stessi. Il credito d'imposta
          entra a comporre il reddito imponibile".