Art. 4. 1. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. 2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come me- dia dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perche' avviato o cessato in corso di anno. 3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo e' valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva e' eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3. 5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione. 6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.".
Nota all'art. 4: - Il testo del quarto comma, dell'art. 9 della legge n. 77/1983 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), citato nel testo sostituito dell'art. 14 del gia' menzionato D.Lgs. n. 124/1993, e' il seguente: "I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile".