Art. 5.
  1. All'art. 18, comma 1, nel primo periodo le parole:  "ha  effetto
dal 1 gennaio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1
luglio 1994".
  2. All'art. 18, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
 "8-bis.  Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione,
in   presenza   di   rilevanti   squilibri    finanziari    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi
3 e 5, e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla
data  di  emanazione  del  decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di
nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7  e
8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la
commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il  31
marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta
situazione   di   squilibrio,  con  riguardo,  in  particolare,  alla
variazione  dell'aliquota  contributiva  necessaria  al  riequilibrio
della  gestione,  senza  aggravio degli oneri a carico degli enti del
settore pubblico allargato.
  8-ter. Le forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  8-bis  debbono
presentare   apposita   istanza  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale per l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
comma  medesimo  ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
previsto al comma 8- bis provvedono a corredare detta  istanza  della
documentazione  idonea  a  dimostrare  l'esistenza  dello  squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con  riguardo
a  tutti  gli  iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e
alle prestazioni,  nonche'  al  patrimonio  investito,  determini  le
condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui
al  comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   previo   parere   della
commissione  di  cui  all'art.  16, accerta, nei termini e secondo le
modalita' indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la  sussistenza
delle  predette  condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di
cui al citato comma.".
  3.  L'istanza  di  cui  all'art.  18,  comma  8-ter,  del   decreto
legislativo  21  aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, e'
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  18 del D.Lgs. n. 124/1993, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme  pensionistiche
          complementari  che risultano istituite alla data di entrata
          in vigore della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si
          applicano  gli  articoli  4,  comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
          mentre l'art. 13, commi 5 e 7,  ha  effetto  dal  1  luglio
          1994.  Salvo  quanto  previsto  al comma 3, dette forme, se
          gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice  civile
          ed  indipendentemente  dalla natura giuridica del datore di
          lavoro, devono, entro due anni dalla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente  decreto  legislativo,  dotarsi  di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
             2. Le forme di cui al comma 1  devono  adeguarsi,  entro
          dieci  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo, alle disposizioni attuative  dell'art.
          6,  commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente ema-
          nate dal Ministro del tesoro, d'intesa con  la  commissione
          di  cui  all'art.  16;  al  fine  della emanazione di dette
          disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6  devono
          essere  specificate  la  consistenza  e  la tipologia degli
          investimenti.
             3. Non sono tenute all'adeguamento di cui  al  comma  1,
          secondo  periodo,  le forme pensionistiche complementari di
          cui al comma 1 istituite all'interno:
               a) di enti pubblici anche economici che  esercitano  i
          controlli  in  materia  di tutela del risparmio, in materia
          valutaria o in materia assicurativa;
               b) di enti, societa' o gruppi che sono  sottoposti  ai
          controlli   in   materia   di   esercizio   della  funzione
          creditizia.
             Alle forme di cui alla lettera a) non si  applicano  gli
          articoli  16  e  17;  alle  forme di cui alla lettera b) la
          vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri  dettati
          dall'art.  17,  dall'organismo  di  vigilanza competente in
          ragione dei  controlli  sul  soggetto  al  cui  interno  e'
          istituita la forma pensionistica medesima.
             4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'
          assegnato   un   termine   di   due   anni  per  provvedere
          all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli  stessi
          soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
          medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
          all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
             5.  Le  operazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alle
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
          ogni onere fiscale.  Qualora le forme pensionistiche di cui
          al comma 1 intendano comunque adeguarsi  alle  disposizioni
          di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera d), le operazioni di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito  imponibile  del  soggetto  conferente e i relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali  nella  misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta  sull'incremento  di valore degli immobili, le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  secondo comma, secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 643, e successive
          modificazioni.
             6. I soggetti titolari delle forme di  cui  al  comma  1
          devono  inviare  alla commissione di cui all'art. 16, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di cui
          all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
          modalita' che saranno  indicate  dal  medesimo  decreto.  I
          soggetti  titolari  delle  forme di cui ai commi 1 e 3 sono
          iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui  all'art.  4,
          comma 6.
             7.  Per  i  destinatari iscritti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo alle forme  di  cui
          al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
          di  squilibri  finanziari  delle relative gestioni le fonti
          istitutive di  cui  all'art.  3  possono  rideterminare  la
          disciplina  delle  prestazioni  e del finanziamento per gli
          iscritti che alla predetta  data  non  abbiano  maturato  i
          requisiti  previsti  dalle  fonti istitutive medesime per i
          trattamenti di natura pensionistica. Per i  destinatari  di
          cui  al  presente  comma non si applica altresi' l'art. 13,
          commi l, 2 e  3,  continuando  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di legge vigenti sino alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.
             8.  Per  i  destinatari  iscritti   anche   alle   forme
          pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, si
          applicano le disposizioni ivi stabilite e,  per  quelli  di
          cui  all'art.  2,  comma  1, lettera a), non possono essere
          previste  prestazioni  definite  volte  ad  assicurare  una
          prestazione  determinata  con  riferimento  al  livello del
          reddito, ovvero  a  quello  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio.
             8-bis.  Alle  forme  pensionistiche  di  cui al comma 1,
          gestite in  via  prevalente  secondo  il  sistema  tecnico-
          finanziario  della  ripartizione,  in presenza di rilevanti
          squilibri  finanziari  derivanti  dall'applicazione   delle
          disposizioni  previste  dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8,
          comma 2, e' consentita, per un periodo di otto  anni  dalla
          data   di  emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  6,
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga  alle  citate
          disposizioni  degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
          marzo 1994, sono  determinati  i  criteri  di  accertamento
          della  predetta  situazione di squilibrio, con riguardo, in
          particolare,  alla  variazione  dell'aliquota  contributiva
          necessaria  al  riequilibrio della gestione, senza aggravio
          degli oneri  a  carico  degli  enti  del  settore  pubblico
          allargato.
            8-ter.  Le  forme  pensionistiche  di  cui al comma 8-bis
          debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  per   l'applicazione   della
          disciplina  di  cui  al  comma  medesimo  ed entro sessanta
          giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma  8-bis
          provvedono  a  corredare detta istanza della documentazione
          idonea   a   dimostrare   l'esistenza   dello    squilibrio
          finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
          riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
          contribuzioni  e  alle  prestazioni,  nonche' al patrimonio
          investito,   determini   le   condizioni   necessarie    ad
          assicurare,  alla  scadenza  del  periodo  di  cui al comma
          8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, previo parere  della
          commissione  di  cui  all'art.  16,  accerta, nei termini e
          secondo le modalita' indicate nel decreto di cui  al  comma
          8-bis,   la  sussistenza  delle  predette  condizioni,  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
             9. I dipendenti degli enti di cui alla  legge  20  marzo
          1975,  n.  70, assunti successivamente alla data di entrata
          in vigore della legge medesima, possono chiedere di  essere
          iscritti  al  fondo integrativo costituito presso l'ente di
          appartenenza,  con  facolta'  di   riscatto   dei   periodi
          pregressi.  E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
          predetta legge. I dipendenti previsti dall'art.  74,  commi
          primo   e   secondo,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,  che  non  abbiano
          esercitato  il  diritto  di  opzione entro i termini di cui
          all'art.  75  del  citato  decreto,   hanno   facolta'   di
          ricostituire  le precedenti posizioni assicurative presso i
          fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti  di
          provenienza.   L'onere per la ricongiunzione o il riscatto,
          a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta'
          di cui al presente comma  e'  posto  a  totale  carico  dei
          dipendenti  stessi  secondo  aggiornati  criteri attuariali
          elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono
          essere esercitate a pena di decadenza entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".