Art. 3. 
                         Raccolta statistica 
  1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma  con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  con
l'Unioncamere   per   la   predisposizione,   l'elaborazione   e   la
comunicazione  al  pubblico  di  una  raccolta  statistica  dei  dati
acquisiti  sulla  base  del  modello  unico  di  dichiarazione.  Tale
raccolta  e'  articolata  anche  su  base  regionale  o  per   ambiti
significativi di territorio. 
  2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche  i  dati
relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4. 
  3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)
compie studi e ricerche sulle  materie  disciplinate  dalle  leggi  e
dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di
cui al presente articolo.