Art. 3. Raccolta statistica 1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta e' articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio. 2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4. 3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.