Art. 5. 
            Sistema di ecogestione e di audit ambientale 
  1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-
legge 6 luglio 1993, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 agosto 1993, n.  294,  svolge  altresi'  i  compiti  previsti
dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio,  del
29 giugno 1993. 
  2.  Le  somme  derivanti  dai  diritti   di   utilizzazione   delle
dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del  presente  articolo,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono  riassegnate
al capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente
individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  citato  decreto-
legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
294 del 1993. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge: 
    a) le modalita' di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione
al sistema di ecogestione e di audit ambientale; 
    b)  l'obbligo  per  i  soggetti  richiedenti  il  rilascio  delle
dichiarazioni   di   presentare   apposita   domanda   allegando   la
documentazione richiesta  certificata  ai  sensi  della  legislazione
vigente; 
    c) le condizioni di uso delle dichiarazioni  e  gli  importi  dei
diritti di utilizzazione delle dichiarazioni  stesse,  tenendo  conto
delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti; 
    d) le modalita' ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e
pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei
soggetti cui le stesse sono state rilasciate; 
    e) le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  controlli,  anche  a
campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello  Stato
e di enti pubblici. Il controllo e' avviato anche  ad  istanza  delle
associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori  o  utenti
maggiormente rappresentative; 
    f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del  commercio
e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale. 
  4. Gli organismi di certificazione svolgono altresi' le funzioni  e
i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento
(CEE) n. 1836/93. 
  5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di   programma   con   le
organizzazioni  di  categoria  interessate,  per  l'applicazione  del
citato regolamento  (CEE)  n.  1836/93  presso  le  piccole  e  medie
imprese, prevedendo a tal fine anche  semplificazioni  procedurali  e
agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle gia'  stabilite  dalla
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 216/1993 (Adempimenti
          finanziari  per  l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92
          sul  marchio  di  qualita'  ecologica  -  Ecolabel)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Le  somme  derivanti  dai  diritti  di
          concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di
          cui al regolamento n.  880/92 del Consiglio  del  23  marzo
          1992,  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato e
          sono riassegnate ad apposito capitolo  da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'ambiente per far
          fronte   alle   esigenze   organizzative    e    funzionali
          dell'organismo   competente   da  istituire  ai  sensi  del
          medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti  ai
          componenti.
             2.  Per far fronte alle immediate esigenze organizzative
          e  funzionali  dell'organismo  di  cui  al  comma   1,   e'
          autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
          e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo  onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri.    Le  somme  non  utilizzate  in
          ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  della  sanita'  e   del   tesoro,   sono
          stabiliti,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle
          somme di cui ai commi 1 e 2.
             4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio
          anche nel conto dei residui".
             - Il testo dell'art. 18 del regolamento CEE  n.  1836/93
          (Adesione  volontaria delle imprese del settore industriale
          a un sistema comunitario di  ecogestione  e  audit)  e'  il
          seguente:
             "Art.  18 (Organismi competenti). - 1. Ogni Stato membro
          designa, entro i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in
          vigore del presente regolamento, l'organismo competente cui
          spetta   l'esecuzione  dei  compiti  pevisti  dal  presente
          regolamento, in particolare degli articoli  8  e  9,  e  ne
          informa la Commissione.
             2. Gli Stati membri provvedono affinche' la composizione
          degli  organismi competenti sia tale da garantire che detti
          organismi siano indipendenti e imparziali e  applichino  in
          modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli
          organismi competenti dispongono in particolare di procedure
          per  prendere in considerazione le osservazioni delle parti
          interessate, relative ai siti registrati".