Art. 4. 1. Entro il 1 ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unita' sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4- bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanita' Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili e' comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanita' a cura delle regioni e delle province autonome. 2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente: " 4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei. Il Ministro della sanita' acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.".