Art. 4. 
  1. Entro il 1 ottobre  1994  le  regioni  e  le  province  autonome
individuano gli uffici delle unita' sanitarie  locali  cui  competono
gli adempimenti previsti dall'articolo 9,  commi  2  e  4-  bis,  del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della
sanita'  Direzione  generale  del  servizio   farmaceutico   i   dati
identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili.  Ogni
variazione degli  uffici  o  dei  responsabili  e'  comunicata  entro
quindici giorni al Ministero della sanita' a  cura  delle  regioni  e
delle province autonome. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Il Ministro della  sanita'  accerta  lo  stato  di  attuazione
presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche
e delle commissioni professionali di  verifica.  La  rilevazione  dei
dati contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni  e
dalle province autonome con gli strumenti ritenuti  piu'  idonei.  Il
Ministro  della  sanita'  acquisisce  il  parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. 
Ove tale parere non sia espresso entro  trenta  giorni,  il  Ministro
provvede direttamente.".