Art. 5. 
  1. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere attribuite
al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge
2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni  di  coordinamento  operativo
nazionale delle  attivita'  di  prelievo  e  trapianto  di  organi  e
tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i
compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.