Art. 5. 1. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere attribuite al centro nazionale di riferimento di cui all'articolo 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attivita' di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Con il medesimo decreto sono riordinati la composizione ed i compiti della consulta tecnica permanente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.