Art. 6. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1994 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri GARAVAGLIA,  Ministro
                                   della  sanita'  MANCINO,  Ministro
                                   dell'interno BARUCCI, Ministro del
                                   tesoro   GALLO,   Ministro   delle
                                   finanze  GALLO,   Ministro   delle
                                   finanze PALADIN, Ministro  per  il
                                   coordinamento   delle    politiche
                                   comunitarie e gli affari regionali 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO