Art. 9. 
                         (Comitato portuale) 
  1. Il comitato portuale e' composto: 
   a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede; 
   b) dal comandante del  porto  sede  dell'autorita'  portuale,  con
funzione di vice presidente; 
   c) da un  dirigente  dei  servizi  doganali  della  circoscrizione
doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze; 
   d) da un dirigente  del  competente  ufficio  speciale  del  genio
civile per le opere marittime, in rappresentanza  del  Ministero  dei
lavori pubblici; 
   e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; 
   f) dal presidente della provincia o da un suo delegato; 
   g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto,  qualora  la
circoscrizione  territoriale  dell'autorita'  portuale  comprenda  il
territorio di un solo comune, o dai  sindaci  dei  comuni  ricompresi
nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati; 
   h)  dal  presidente  della   camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio o, in  sua  vece,
da un membro della giunta da lui delegato; 
   i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui
agli articoli 16 e 18, degli spedizionieri, degli agenti marittimi  e
raccomandatari e degli  autotrasportatori  operanti  nell'ambito  del
porto, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria; 
   l) da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che  operano
nel porto, designati, con  elezione  a  scrutinio  segreto  con  voto
singolo, dai lavoratori stessi. 
  2. I componenti di cui alle lettere  i)  e  l)  del  comma  1  sono
nominati dal presidente e restano in carica per  un  quadriennio.  La
loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi  prima  della
scadenza del mandato. Qualora le designazioni non pervengano entro il
suddetto termine, non si procede alla nomina dei relativi componenti.
In tale caso, il comitato e'  comunque  regolarmente  costituito.  In
sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui  al
presente comma deve pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il comitato portuale: 
   a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta
del presidente, il piano operativo triennale,  soggetto  a  revisione
annuale,  concernente  le  strategie  di  sviluppo  delle   attivita'
portuali e  gli  interventi  volti  a  garantire  il  rispetto  degli
obiettivi prefissati; 
   b) adotta il piano regolatore portuale; 
   c)  approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  promozionale,
organizzativa ed operativa del  porto,  nonche'  sull'amministrazione
delle  aree  e  dei  beni  del  demanio  marittimo  ricadenti   nella
circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro
il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri dei trasporti e  della
navigazione, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti; 
   d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o
in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; 
   e) delibera in ordine alle  concessioni  di  cui  all'articolo  6,
comma 5; 
   f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h)  ed
i); 
   g)  delibera,  su  proposta  del  presidente,   in   ordine   alle
autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli  16  e  18  di
durata  superiore  ai  quattro  anni,  determinando  l'ammontare  dei
relativi  canoni,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei
decreti del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  di  cui,
rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1
e 3; 
   h) delibera, su proposta del presidente, la nomina  e  l'eventuale
revoca del segretario generale; 
   i) delibera, su proposta del  presidente,  sentito  il  segretario
generale,  l'organico  della  segreteria  tecnico-operativa  di   cui
all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle  esigenze
di funzionalita' che lo giustificano; 
   l) delibera in materia di recepimento degli  accordi  contrattuali
relativi al  personale  della  segreteria  tecnico-operativa  di  cui
all'articolo 10; 
   m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo
18, comma 4; 
   n) promuove  e  sovrintende  all'attuazione  delle  norme  di  cui
all'articolo 23. 
  4.  Il  comitato  portuale  si  riunisce,   su   convocazione   del
presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo  richieda
un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute  e'  richiesta
la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione
e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le  deliberazioni
sono assunte a  maggioranza  dei  presenti.  Il  comitato  adotta  un
regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per  l'approvazione  del  piano
regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate
con il  voto  favorevole  dei  rappresentanti  delle  amministrazioni
pubbliche competenti,  a  norma  delle  vigenti  leggi,  ad  adottare
intese, concerti e pareri nelle materie oggetto  delle  deliberazioni
medesime, tengono luogo dei predetti atti.