Art. 13.
                     (Interventi per lo sviluppo
                      di attivita' produttive).
     1.  All'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,
n. 488, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  la  graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione deve essere
attuata secondo un'articolazione  territoriale  e  settoriale  e  per
tipologia  di  iniziative  che  concentri  l'intervento straordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale,  anche  in  riferimento
alle  particolari  condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a
maggiore  redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
delibera;".
     2.  La  normativa  di  cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44,  e successive modificazioni, concernente misure per la promozione
e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel  Mezzogiorno,  e'
estesa  anche  ai  comuni  montani  con  meno  di  5.000 abitanti non
ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del  testo  unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
     3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di  cui
al  comma  2,  ivi  compresa  la definizione della quota dei fondi in
essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,  convertito,
con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati  dal  CIPE,  su
proposta  del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
     4.  Salvo  quanto  previsto  da  commi  1,  2  e  3 del presente
articolo, le regioni e la  Cassa  per  la  formazione  della  piccola
proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,
n.  121,  al  fine  di  favorire l'accesso dei giovani alle attivita'
agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai
coltivatori diretti di eta' compresa tra  i  diciotto  e  i  quaranta
anni, residenti in comuni montani, nonche' dalle cooperative agricole
di  cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno
sede  in  comuni  montani  e  nelle  quali  la  compagine  dei   soci
cooperatori  sia  composta  per  almeno il 40 per cento da giovani di
eta' compresa tra i diciotto e i  quarant'anni  residenti  in  comuni
montani,  dando  ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per
cento, nella ripartizione rispettivamente dei  fondi  destinati  alla
formazione  della  proprieta'  coltivatrice  e  delle  disponibilita'
finanziarie annuali.
 
          Note all'art. 13:
             - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1  del  D.L.
          19  dicembre  1992,  n.  415 (Modifiche alla legge 1› marzo
          1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno),  come  modificato   dalla
          presente legge:
             "2.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE) e il  Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  'equivalente
          sovvenzione  netto'  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
               b) la graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per  tipologia  di  iniziative  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni delle  aree  montane,  nei  settori  a  maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
              c)   le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico nell'esame delle aomdne ed il ricorso a sistemi
          di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni,
          maggiore  efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di
          monitoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento    finanziato   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
             - Il D.L. 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca:
          "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
             - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente  dalle  singole  disposizioni,  alle   regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni della
          provincia di Roma compresi nella  zona  della  bonifica  di
          Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei
          comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al  precedente comma comprenda parte di quello di un comune
          con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data  del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli interventi comunque previsti da leggi in favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono, in  ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".
             - Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, reca: "Provvedimenti a
          favore di varie regioni  dell'Italia  meridionale  e  delle
          Isole".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 16 della legge 14
          agosto 1971, n. 817:
             "Art. 16. -  La  formazione  della  proprieta'  diretto-
          coltivatrice   da   parte   di   cooperative   agricole  di
          braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed
          altri  coltivatori  della  terra,  e'   agevolata   laddove
          sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche
          che,  a  parere  delle  amministrazioni pubbliche preposte,
          consentano una efficiente conduzione associata dei terreni,
          sia  che  venga  attuata  con  proprieta'   cooperativa   a
          conduzione  unita  dei  poderi  sia  con  la  divisione dei
          terreni tra i soci. A tal fine e' autorizzato il limite  di
          impegno  di  lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di
          lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973  al  1976
          per  la  concessione del concorso dello Stato nel pagamento
          degli interessi sui mutui di cui al decreto legisaltivo del
          Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948,  n.  114,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             Le  annualita'  relative saranno iscritte nello stato di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste.
             Il  tasso  di  interesse  dei  mutui  di cui al presente
          articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie,
          e' stabilito, nei  limiti  delle  disponibilita'  esistenti
          sulle   predette  autorizzazioni  di  spesa,  nella  misura
          dell'uno per cento.
             Il  concorso  dello  Stato  per  dette   operazioni   e'
          calcolato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 34
          della  legge  2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una
          durata del mutuo  di  30  anni  qualunque  sia  l'effettiva
          durata dell'operazione.
             Il  diritto  di  prelazone  di  cui all'articolo 8 della
          legge 26 maggio 1965, n. 590,  con  le  modifiche  previste
          dalla  presente  legge,  si  applica anche alle cooperative
          agricole.
             E' data facolta' al singolo coltivatore diretto  che  ha
          acquistato  il  terreno  con le agevolazioni della legge 26
          maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una  cooperativa
          agricola  per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa
          la proprieta', previo  nulla  osta  dell'autorita'  che  ha
          concesso   le  predette  agevolazioni  e  dell'istituto  di
          credito mutuante e sempreche' si tratti di  fondo  finitimo
          con l'azienda cooperativa.
             In  tal  caso  la  cooperativa  puo'  accollarsi i mutui
          esistenti sui terreni mantenendo tutte le  agevolazioni  in
          atto".