Art. 17.
                  (Incentivi alle pluriattivita').
     1.   I  coltivatori  diretti,  singoli  od  associati,  i  quali
conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro  proprio
e  dei  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del codice civile,
nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature  di  loro
proprieta',  lavori  relativi  alla  sistemazione  e manutenzione del
territorio montano, quali lavori di forestazione, di  costruzione  di
piste  forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa
dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi,  per  importi
non superiori a lire 30.000.000 per ogni anno.
     2.  Le  cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-
forestale che abbiano sede  ed  esercitino  prevalentemente  le  loro
attivita'  nei  comuni montani e che, conformemente alle disposizioni
del  proprio  statuto,  esercitino  attivita'   di   sistemazione   e
manutenzione  agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli
ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali  e
dagli  altri  enti  di  diritto  pubblico,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite   apposite   convenzioni,
l'esecuzione  di  lavori  e  di  servizi attinenti alla difesa e alla
valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la  forestazione,
il  riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione
che  l'importo  dei  lavori  o  servizi  non  sia  superiore  a  lire
300.000.000 per anno.
     3.  Le  costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali e relative
pertinenze destinate all'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  di
cui  alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani,
sono assimilate alle costruzioni rurali di cui  all'articolo  39  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 17:
             - Si trascrive l'art. 230- bis del codice civile:
             "Art.   230-bis   (Impresa   familiare).   -  Salvo  sia
          configurabile un diverso rapporto, il familiare che  presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai   beni   acquisiti  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,   anche   in   ordine   all'avviamento,    in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla  cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che   partecipano   all'impresa   stessa.    I    familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
          potesta' su di essi.
             Il  lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente a
          quello dell'uomo.
             Ai  fini  della  disposizione  di  cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini  entro  il  secondo  grado;  per  impresa
          familiare  quella  cui  collaborano  il  coniuge, i parenti
          entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
             Il diritto di partecipazione di cui al  primo  comma  e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla  cessazione per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
             In caso  di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
             Le   comunicazioni   tacite   familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme".
             -  La  legge  5 dicembre 1985, n. 730, reca: "Disciplina
          dell'agriturismo".
             - L'articolo  39  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 39 (Costruzioni rurali). - 1. Non  si  considerano
          produttive  di  reddito  di  fabbricati  le  costruzioni  o
          porzioni di  costruzioni  rurali,  e  relative  pertinenze,
          appartenenti  al  possessore  o all'affittuario dei terreni
          cui servono e destinate:
               a)   all'abitazione   delle   persone   addette   alla
          coltivazione  della  terra,  alla  custodia  dei fondi, del
          bestiame e  degli  edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei
          lavoratori  agricoli,  nonche'  dei  familiari conviventi a
          loro carico, sempre che  le  caratteristiche  dell'immobile
          siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
               b)  al  ricovero  degli animali di cui alla lettera b)
          del comma 2 dell'art. 29 e  di  quelli  occorrenti  per  la
          coltivazione;
               c)  alla  custodia  delle  macchine,  degli attrezzi e
          delle scorte occorrenti per la coltivazione;
               d) alla protezione delle  piante,  alla  conservazione
          dei  prodotti  agricoli e alle attivita' di manipolazione e
          trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.
          29".