Art. 21.
                       (Scuola dell'obbligo).
     1.  Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere
costituiti istituti  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e
secondaria di primo grado, cui e' assegnato personale direttivo della
scuola  elementare  e  della scuola media secondo criteri e modalita'
stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.