Art. 21. (Scuola dell'obbligo). 1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui e' assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.