Art. 24.
                     (Informatica e telematica).
     1.  Le  comunita'  montane  possono  operare quali sportelli dei
cittadini per superare le difficolta' di comunicazione tra  le  varie
strutture  e  servizi  territoriali.  A  tal fine, le amministrazioni
pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a
consentire loro l'accesso gratuito  a  tutte  le  informazioni  ed  i
servizi non coperti da segreto.
     2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sentita  l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM),
predispone  le  possibili  forme  di   reciproca   collaborazione   e
consultazione.
     3.  Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  istituisce,
nell'ambito   del   proprio   sistema   telematico,   gli   opportuni
collegamenti dei servizi  d'interesse  delle  aree  montane,  con  le
comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
     4.  Il  Ministro  del bilancio e della programmazione economica,
entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM,  presenta  al
Parlamento  la  relazione  annuale  sullo  stato  della montagna, con
particolare riferimento all'attuazione della  presente  legge  ed  al
quadro   delle  risorse  da  destinare  al  settore  da  parte  delle
Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  nei
rispettivi   bilanci,  su  fondi  propri  o  derivanti  da  programmi
comunitari, al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  della  politica
nazionale della montagna.