Art. 7.
                        (Tutela ambientale).
     1.  I  piani  pluriennali  di  sviluppo  socio-economico  di cui
all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  hanno
come  finalita'  principale  il  consolidamento  e  lo sviluppo delle
attivita' economiche ed il miglioramento dei  servizi;  essi  inoltre
individuano   le  priorita'  di  realizzazione  degli  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione  dell'ambiente  mediante  il  riassetto
idrogeologico,   la  sistemazione  idraulico-forestale,  l'uso  delle
risorse  idriche,  la  conservazione  del   patrimonio   monumentale,
dell'edilizia  rurale,  dei  centri  storici e del paesaggio rurale e
montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo  civile  e
sociale.
     2.   Le   previsioni   di   interventi  per  la  salvaguardia  e
valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la
sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche,  sono
coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti
di  indirizzo  e  di  coordinamento  emanati  ai sensi della predetta
legge.
     3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura
di montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso
le comunita' montane, di contributi fino al 75  per  cento  del  loro
costo  per  piccole  opere  ed  attivita'  di manutenzione ambientale
concernenti proprieta' agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a
contributo anche gli interventi svolti  da  imprenditori  agricoli  a
titolo non principale.
 
          Note all'art. 7:
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 29, comma 3, della
          legge 8 giugno 1990,  n.  142,  recante  ordinamento  delle
          autonomie  locali: "3.  Le comunita' montane adottano piani
          pluriennali  di  opere  ed  interventi  e  individuano  gli
          strumenti  idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
          socio-economico,  ivi  compresi   quelli   previsti   dalla
          Comunita'  economica  europea, dallo Stato e dalla regione,
          che possono concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi
          annuali operativi di esecuzione del piano".
             -  La  legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo".