Art. 9.
            (Forme di gestione del patrimonio forestale).
     1.  Le  comunita'  montane,  singolarmente o in associazione tra
loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i  comuni  ed
altri  enti  interessati,  sono  tenute  a promuovere la gestione del
patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari.
Possono altresi' promuovere la costituzione  di  consorzi  forestali,
anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno
i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione
previste  dal  presente articolo possono godere dei benefici previsti
dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
     2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e
il Ministero dell'ambiente, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano possono attribuire alle comunita' montane e ai
comuni montani finanziamenti per  interventi  di  forestazione  o  di
agricoltura   eco-compatibile   nell'ambito   del   piano   forestale
nazionale, nonche' finanziare le quote di  parte  nazionale  previste
dai  regolamenti  CEE  a  completamento delle erogazioni a carico del
Fondo europeo di orientamento e di garanzia  agricola  (FEOGA)  e  di
programmi comunitari.
     3.  Le  comunita' montane individuano idonei ambiti territoriali
per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e  promuovono  in
tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai
sensi  degli  articoli  71  e  seguenti del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, ovvero  di  associazioni  di  proprietari  riconosciute
idonee  dalle  regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla
migliore gestione dei propri boschi.
     4. Le comunita' montane possono altresi' essere  delegate  dalle
regioni,  dalle  province  e  dai  comuni  alla gestione del relativo
demanio forestale.
     5. Alle comunita' montane e ai comuni montani,  ai  consorzi  ed
alle  associazioni  di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con
legge  regionale  compiti  di  manutenzione   e   conservazione   del
territorio  a  fini  agricoli  e  paesistici, oltre che forestali, ed
inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e  ricomposizione
ambientale  e  sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine
detti organismi potranno beneficiare anche di contributi  commisurati
agli  oneri  derivanti  dalle  suddette  attivita',  con finalita' di
interesse   generale,   assunti   mediante    apposite    convenzioni
pluriennali.
 
          Note all'art. 9:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 139 del R.D.L. 30
          dicembre 1923, n. 3267:
             "Art. 139. - I comuni possono provvedere  alla  gestione
          tecnica   dei   boschi   e   dei   pascoli   comunque  loro
          appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei
          modi stabiliti dal presente decreto  quando,  tenuto  conto
          dell'importanza  economica  di  detti  beni,  tale forma di
          gestione si manifesti possibile conveniente.
             In tal caso essi godranno di  un  contributo,  da  parte
          dello  Stato, nella misura che potra' estendersi fino al 75
          per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e
          fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale
          di custodia,  assunto  in  servizio  per  il  funzionamento
          dell'Azienda  stessa,  rimanendo  ogni altra spesa a totale
          carico dell'ente.
             La misura del contributo e la durata,  non  inferiore  a
          cinque  anni,  sono  fissate  con  decreto del Ministro per
          l'economia nazionale".
             - Si trascrive l'art. 71 del R.D. 13 febbraio  1933,  n.
          215,  essendo stati abrogati gli articoli 72 e 73 dall'art.
          5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183:
             "Art. 71. - Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio
          di   opere   di   miglioramento   fondiario,   riconosciute
          sussidiabili  a  termini  dell'art. 43, possono costituirsi
          consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.
             Ai consorzi di miglioramento fondiario sono  applicabili
          le  disposizioni  degli  articoli 21, ultimo comma, 55, 60,
          62, 66 e 67".