Art. 2. 
                  Norme procedurali e di attuazione 
  1. Le riliquidazioni degli indennizzi  gia'  concessi  a  norma  di
leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi  del
Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per  le  quali
non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto
del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135. 
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, i soggetti di cui  al  primo  comma  dell'articolo  1
della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito  dall'articolo  1
della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero  del
tesoro la revisione  della  stima  gia'  effettuata  ai  sensi  delle
precedenti disposizioni di legge che regolano la materia. 
  3. Le  procedure  tecniche  saranno  autorizzate  dalla  competente
commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla
parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di
elementi nuovi, atti al raggiungimento di una  valutazione  del  bene
diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo. 
  4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la
pubblica amministrazione  in  merito  all'attuazione  della  presente
legge, nonche' delle leggi precedenti  in  materia,  e'  devoluta  al
giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea  ad  ogni
eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarita'
del diritto all'indennizzo. 
  5. Le provvidenze di cui agli articoli 3,  4  e  8  della  legge  5
aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: 
    a) il diritto agli indennizzi previsti  dalle  leggi  26  gennaio
1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n.  135,  e
successive modificazioni, spetta, con  le  modalita'  previste  dalle
stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i  cui  beni
urbani siano stati sottoposti a  misure  limitative  da  parte  delle
autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61  e  successive,
nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che  abbiano
perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire; 
    b) alle liquidazioni, eseguite o meno,  di  indennizzi  per  beni
perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato  di
pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge
5 aprile 1985, n. 135. 
  6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. La precedenza  nella  liquidazione  degli  indennizzi
previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia  e'
concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine: 
    a) reimpiego degli indennizzi; 
    b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento  ai  sensi  delle
leggi sopra indicate; 
    c) data del verificarsi delle perdite; 
    d) gravi infermita' o menomazioni; 
    e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. 
   2. Al fine di far valere il diritto  alla  precedenza  di  cui  al
comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della
specifica documentazione, al Ministero del tesoro". 
  7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da
parte della pubblica amministrazione di  notizie,  atti  e  documenti
occorrenti per la definizione delle domande a suo  tempo  presentate,
entro il termine di centottanta giorni decorrenti  dalla  data  nella
quale tali richieste  siano  state  comunicate  all'ultimo  domicilio
denunciato. 
  8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata  trasmissione
dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di  risposta  al  riguardo,
determinera'  l'automatica   archiviazione   della   domanda   e   la
conseguente decadenza dai relativi benefici. 
  9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere  alla
liquidazione frazionata delle istanze presentate da piu' soggetti ove
solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste. 
  10. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  e  sino  all'espletamento  di
tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge,
il Ministro del tesoro presenta al  Parlamento  una  relazione  nella
quale si indica, per ogni singolo Paese: 
    a) il numero delle istanze liquidate; 
    b) l'importo complessivo erogato; 
    c) il numero delle istanze ancora da liquidare; 
    d) le  iniziative  assunte  o  da  assumere  perche'  la  materia
regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata
a compimento entro il piu' breve termine possibile. 
  11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n.  16,  cosi'  come
sostituito dall'articolo 7 della legge 5  aprile  1985,  n.  135,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo del terzo  comma  dell'art.  8  della  citata
          legge  n.    135/1985 e' il seguente: "La competenza per la
          liquidazione  e  le   riliquidazioni   e'   dovoluta   alle
          commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, in-
          tegrate  dai  rappresentanti  delle  categorie,  mentre gli
          indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli  di
          credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla
          legge 26 gennaio 1980, n. 16".
             -  Per il testo del primo comma dell'art. 1 della citata
          legge n.  16/1980, come sostituito dall'art. 1 della citata
          legge n. 135/1985, si veda in nota all'art. 1.
             - Gli articoli 3 e 4  della  citata  legge  n.  135/1985
          sostituiscono,  rispettivamente,  gli  articoli 4 e 5 della
          citata legge n. 16/1980, dei  quali  qui  si  trascrive  il
          testo:
             "Art.  4.  - Godono dei benefici della presente legge le
          persone fisiche, gli enti  o  societa'  in  possesso  della
          cittadinanza  o  della  nazionalita'  italiana  che abbiano
          ottenuto indennizzi o che abbiano  in  corso  pratiche  per
          ottenerli,  per  beni,  diritti  ed  interessi  perduti  in
          Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il
          Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
             Le perdite di  beni,  diritti  ed  interessi  subite  in
          Estremo  Oriente,  comunque  avvenute  a  opera  dell'uno o
          dell'altro belligerante,  o  in  genere  determinate  dalle
          situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone,
          comprese  le  perdite  di  naviglio,  saranno  liquidate  o
          riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e
          della   presente   legge,   deducendo    dalle    eventuali
          riliquidazioni   quanto   ricevuto   per  leggi  precedenti
          l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
             Agli stessi beni, diritti ed interessi  si  applica  una
          valutazione  sulla  base  dei  prezzi  di  comune commercio
          correnti sul mercato ove le  perdite  si  sono  verificate,
          riferiti   al   1938   e   moltiplicati  per  un  ulteriore
          coefficiente di rivalutazione  200,  detraendosi  eventuali
          anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
             Si  applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui
          al primo comma gli  ultimi  due  commi  dell'art.  3  della
          presente legge".
             "Art.  5.  - Il valore dei beni, diritti ed interessi ai
          fini della presente legge  sara'  determinato,  sentito  il
          parere  della  Direzione generale del catasto e dei servizi
          tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo
          art. 10.
             Le valutazioni  effettuate  in  via  definitiva  possono
          essere   revisionate   a   domanda   solo  in  presenza  di
          documentazione probatoria.
             Le valutazioni saranno fatte, per  le  perdite  avvenute
          anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni
          di  cui  alla  legge  6  marzo 1968, n. 193, sulla base dei
          prezzi di comune commercio  correnti  sul  mercato  ove  le
          perdite  si  sono  verificate,  riferiti  all'anno  1938  e
          moltiplicati per 100 volte.
             Per le perdite  avvenute  posteriormente  al  1  gennaio
          1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di
          comune  commercio,  correnti  sul mercato ove le perdite si
          sono verificate e nel momento in cui furono adottati  dalle
          autorita'  straniere  i  primi  provvedimenti  limitativi o
          impeditivi della proprieta' o comunque nel momento  in  cui
          si  e'  di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati
          per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
             Per gli aventi diritto di cui al precedente art.  3,  la
          conversione   in   lire   italiane   dell'ammontare   delle
          valutazioni sara' effettuata secondo un  tasso  di  cambio,
          stabilito  con  decreto  del Ministro del tesoro, in misura
          pari a quello corrente alla data in cui  si  e'  verificato
          l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
             Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le
          valutazioni  saranno  fatte sulla base dei prezzi di comune
          commercio in quello Stato al 1938 e al  cambio  del  franco
          francese  di  quella  data moltiplicato per il coefficiente
          200.
             Gli  interessati   che   presentino   la   domanda   per
          beneficiare  delle  provvidenze  di cui alla presente legge
          possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della
          stima dei beni gia' effettuata con carattere di  dichiarata
          provvisorieta'  sulla base delle precedenti disposizioni di
          legge che regolano la materia".
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge
          n.  135/1985:
             "Art. 8. - Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo
          1968, n.  193, verra' corrisposto, a  saldo  definitivo  di
          ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato
          mediante  valutazioni  con  riferimento ai prezzi di comune
          commercio correnti al  1938  nei  territori  in  cui  erano
          situati  i  beni  stessi,  moltiplicati per il coefficiente
          unico 200, detratti eventuali  anticipazioni  o  indennizzi
          parziali percepiti.
             Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui
          al precedente art. 2.
             La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e'
          devoluta  alle  commissioni previste dalle leggi precedenti
          in materia, integrate dai rappresentanti  delle  categorie,
          mentre  gli idennizzi saranno corrisposti in contanti ed in
          titoli di credito in base  ai  criteri  ed  alle  modalita'
          previste dalla legge 26 gennaio 1980, n.  16.
             Dall'importo   risultante   dalla   maggiorazione  degli
          indennizzi, previsti dal precedente  primo  comma,  saranno
          detratte  le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo agli
          aventi diritto.
             L'indennizzo, relativo alle domande che fino  alla  data
          dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  non hanno
          potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in
          ordine alla  quantificazione  del  danno,  sara'  liquidato
          dalle  commissioni interministeriali competenti per materia
          con i criteri stabiliti dall'art. 1226  del  codice  civile
          previa  presentazione  da  parte dell'avente diritto di una
          dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15.
             Per  gli  immobili tale dichiarazione giurata deve venir
          resa, oltre  che  dall'avente  diritto,  anche  da  quattro
          cittadini  italiani  profughi  gia'  residenti nello stesso
          comune del richiedente.
             Sono valide le domande  gia'  presentate  ai  sensi  dei
          precedenti   provvedimenti  in  materia.  Nuove  domande  o
          integrazioni  di  quelle  gia'  prodotte  potranno   venire
          presentate  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore
          dalla presente legge.
             Sono  altresi'  valide   ai   fini   della   concessione
          dell'indennizzo  le  domande  presentate  per  ottenere  la
          libera disponibilita' ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo
          del 3 luglio 1965, ratificato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'art. 4 del
          trattato  di  Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n.
          73, e che, anche in parte, non siano state accolte".
             - La legge 27 giugno 1983,  n.  83/61,  appartiene  alla
          legislazione della Repubblica tunisina.
             -   L'art.  11  della  citata  legge  n.  16/1980,  come
          sostituito dall'art. 7 della legge  n.  135/1985,  abrogato
          dalla legge qui pubblicata, era cosi' formulato:
             "Art.   11.   -   Alla  regolamentazione  interna  delle
          commissioni,  alla  nomina  dei  componenti   effettivi   e
          supplenti,  alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di
          esperti  previsti  dalle  norme  istitutive  delle  singole
          commissioni,  stabilendo anche le scadenze degli incarichi,
          provvede il Ministro del tesoro, al quale compete  altresi'
          stabilire  i  compensi  da  erogarsi  ai  componenti  delle
          commissioni ed  agli  esperti  nonche'  curare  ogni  altro
          adempimento  occorrente  per  l'applicazione della presente
          legge".