Art. 2. Norme procedurali e di attuazione 1. Le riliquidazioni degli indennizzi gia' concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima gia' effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia. 3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo. 4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonche' delle leggi precedenti in materia, e' devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarita' del diritto all'indennizzo. 5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire; b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135. 6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine: a) reimpiego degli indennizzi; b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate; c) data del verificarsi delle perdite; d) gravi infermita' o menomazioni; e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. 2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro". 7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato. 8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinera' l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici. 9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da piu' soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste. 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese: a) il numero delle istanze liquidate; b) l'importo complessivo erogato; c) il numero delle istanze ancora da liquidare; d) le iniziative assunte o da assumere perche' la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il piu' breve termine possibile. 11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, cosi' come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' abrogato.
Note all'art. 2: - Il testo del terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 135/1985 e' il seguente: "La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' dovoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, in- tegrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16". - Per il testo del primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 135/1985, si veda in nota all'art. 1. - Gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 135/1985 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 16/1980, dei quali qui si trascrive il testo: "Art. 4. - Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'art. 3 della presente legge". "Art. 5. - Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo art. 10. Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria. Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90. Per gli aventi diritto di cui al precedente art. 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare. Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200. Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia". - Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge n. 135/1985: "Art. 8. - Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verra' corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2. La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli idennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16. Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, previsti dal precedente primo comma, saranno detratte le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto. L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sara' liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'art. 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi gia' residenti nello stesso comune del richiedente. Sono valide le domande gia' presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle gia' prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge. Sono altresi' valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilita' ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'art. 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte". - La legge 27 giugno 1983, n. 83/61, appartiene alla legislazione della Repubblica tunisina. - L'art. 11 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 135/1985, abrogato dalla legge qui pubblicata, era cosi' formulato: "Art. 11. - Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".