Art. 3. Commissioni interministeriali 1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse. 2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da: a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative; m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. 3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da: a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative: 1) nelle ex Colonie; 2) in Albania; 3) in Tunisia; 4) in Libia; 5) in Etiopia; 6) in altri Paesi; m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. 4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. 5. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validita' delle adunanze delle commissioni e' necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti. 6. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equita' e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali. 7. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 10, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) della citata legge n. 16/1980 e' il seguente: "Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono: a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050; beni, diritti ed interessi perduti nei territori gia' soggetti alla sovranita' italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia); b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia; c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia; d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'art. 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia; e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia". - Il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 269/1958 (Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste) e' il seguente: "Art. 5. - La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla commissione interministeriale di cui al successivo art. 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro. La deliberazione della commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministro del tesoro all'intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni". "Art. 7. - La commissione interministeriale di cui al precedente art. 5 sara' composta di: un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente; un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente; un magistrato della Corte dei conti; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro); un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); un rappresentante del Ministero delle finanze; due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio. A segretario e vicesegretario della commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2a classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro. Nel designare i propri rappresentanti in seno alla commissione le amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti. La commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente. Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto. Il Ministro per il tesoro stabilira', con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione in rapporto ai lavori effettuati. La commissione, che potra' funzionare anche in sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove".