Art. 3. 
                    Commissioni interministeriali 
 1. Le  commissioni  interministeriali  amministrative  di  cui  alle
lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo  10  della
legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione  interministeriale  di
cui agli articoli 5 e 7 della legge  18  marzo  1958,  n.  269,  sono
soppresse. 
  2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10  della  legge
26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di  cui
agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269,  soppresse  ai
sensi del comma 1 del  presente  articolo,  sono  attribuite  ad  una
commissione  interministeriale  amministrativa  per   l'esame   delle
istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite  subite  nei
territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona  B  dell'ex  territorio
libero di Trieste, costituita da: 
    a) un magistrato di Cassazione  con  funzione  di  presidente  di
sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a  riposo,  che  la
presiede; 
    b) un consigliere di Cassazione o del  Consiglio  di  Stato,  con
funzione di vice presidente; 
    c) un magistrato della Corte dei conti; 
    d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
    e)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -  Direzione
generale del tesoro; 
    f) un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
generale dello Stato; 
    g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; 
    h)  un  rappresentante  del  Dipartimento  del   territorio   del
Ministero delle finanze; 
    i) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, su designazione delle  associazioni  piu'
rappresentative; 
    m) un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro  di  livello  non
inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. 
  3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative
di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 10
della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi  del  comma  1
del  presente  articolo,   sono   attribuite   ad   una   commissione
interministeriale  amministrativa  per  l'esame  delle   istanze   di
indennizzi  e  contributi  relative  alle  perdite  subite  nelle  ex
Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in  Etiopia  ed  in  altri
Paesi composta da: 
    a) un magistrato di Cassazione  con  funzione  di  presidente  di
sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a  riposo,  che  la
presiede; 
    b) un consigliere di Cassazione o  del  Consiglio  di  Stato  con
funzioni di vice presidente; 
    c) un magistrato della Corte dei conti; 
    d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
    e)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -  Direzione
generale del tesoro; 
    f) un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
generale dello Stato; 
    g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; 
    h)  un  rappresentante  del  Dipartimento  del   territorio   del
Ministero delle finanze; 
    i) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    l) un rappresentante per ciascuna delle  seguenti  categorie  dei
danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
designazione delle associazioni piu' rappresentative: 
    1) nelle ex Colonie; 
    2) in Albania; 
    3) in Tunisia; 
    4) in Libia; 
    5) in Etiopia; 
    6) in altri Paesi; 
    m) un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro  di  livello  non
inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario. 
  4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare  nel  loro
ambito una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui
due rappresentanti dei danneggiati. 
  5. I componenti delle commissioni di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
nominati dal Ministro del tesoro e durano in  carica  due  anni.  Per
ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle  adunanze
delle commissioni partecipa un esperto di  estimo  senza  diritto  di
voto. Per la validita' delle adunanze delle commissioni e' necessario
l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o  il
vice presidente. A parita' di voti prevale quello del  presidente.  I
relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti. 
  6. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via  di
equita' e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono
tenute a ratificare i verbali contenenti  le  deliberazioni  adottate
entro il mese dalla  data  delle  adunanze.  Le  deliberazioni  delle
commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei  competenti
uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione  dei
verbali. 
  7. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a  stabilire
l'emolumento spettante ai componenti  delle  commissioni  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  8. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui  ai
commi 2 e 3 non  dovranno  superare  gli  analoghi  importi  all'uopo
previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 29 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Note all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 10, primo comma, lettere a), b), c),
          d) ed e) della citata legge n. 16/1980 e' il seguente:
             "Le    commissioni    interministeriali   amministrative
          competenti, in relazione  agli  Stati  nei  quali  si  sono
          prodotti  i  danni  lamentati,  a determinare il valore dei
          beni, diritti ed  interessi  in  questione  al  fine  della
          concessione degli indennizzi sono:
              a)    commissione   interministeriale   amministrativa,
          prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n.  1050;
          beni,  diritti  ed  interessi  perduti  nei  territori gia'
          soggetti  alla  sovranita'  italiana  ed   all'estero   (ad
          esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti
          alla Jugoslavia);
              b)    commissione   interministeriale   amministrativa,
          unificata  alla  precedente   nella   formazione   prevista
          dall'art.  4  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1066, e
          dall'art.  11  della  presente  legge:  beni,  diritti   ed
          interessi perduti in Libia;
              c)    commissione   interministeriale   amministrativa,
          prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n.  718,  e
          dall'art.   11  della  presente  legge:  beni,  diritti  ed
          interessi perduti in Tunisia;
              d)   commissione   interministeriale    amministrativa,
          prevista  dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064,
          e dall'art. 4 della legge 31 luglio 1952,  n.  1131:  beni,
          diritti  ed  interessi  perduti  nei  territori ceduti alla
          Jugoslavia;
              e)   commissione   interministeriale    amministrativa,
          prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e
          dall'art.   11  della  presente  legge:  beni,  diritti  ed
          interessi perduti in Etiopia".
             -  Il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 269/1958
          (Concessione di indennizzi per beni,  diritti  e  interessi
          situati  nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste)
          e' il seguente:
             "Art.  5.  -  La  concessione  degli  indennizzi   viene
          deliberata  dalla  commissione  interministeriale di cui al
          successivo art. 7 nominata con decreto del Ministro per  il
          tesoro.
             La   deliberazione   della   commissione,   firmata  dal
          presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti  all'uopo
          necessari,   dal  Ministro  del  tesoro  all'intendenza  di
          finanza  di  Roma  o   di   Trieste,   le   quali,   previa
          identificazione    degli    aventi    diritti,   provvedono
          all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di
          accreditamento il cui  ammontare  puo'  superare  i  limiti
          fissati dalle vigenti disposizioni".
             "Art.  7.  -  La commissione interministeriale di cui al
          precedente art. 5 sara' composta di:
              un magistrato di Cassazione con funzioni  direttive  in
          servizio od a riposo, presidente;
              un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato,
          vicepresidente;
              un magistrato della Corte dei conti;
              un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
              un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
              un  rappresentante  del Ministero del tesoro (Direzione
          generale del tesoro);
              un rappresentante del Ministero del tesoro  (Ragioneria
          generale dello Stato);
              un rappresentante del Ministero delle finanze;
              due    rappresentanti   delle   categorie   interessate
          designati dalla Presidenza del Consiglio.
             A segretario e  vicesegretario  della  commissione  sono
          nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di
          2a  classe,  in  servizio presso l'Amministrazione centrale
          del tesoro.
             Nel designare  i  propri  rappresentanti  in  seno  alla
          commissione le amministrazioni interessate provvederanno ad
          indicare anche i rappresentanti supplenti.
             La  commissione  delibera  a  maggioranza assoluta ed in
          caso di parita' di voti, prevarra' il voto del presidente.
             Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno  essere
          chiamati  a  far  parte  della commissione, per particolari
          esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale
          i quali, peraltro non avranno diritto al voto.
             Il  Ministro  per  il  tesoro  stabilira',  con  proprio
          decreto,  la  misura  degli  emolumenti da corrispondere ai
          membri della commissione in rapporto ai lavori effettuati.
             La  commissione,  che   potra'   funzionare   anche   in
          sottocommissione,   compie,   ove   occorra,   i  necessari
          accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati  i
          quali  possono in ogni caso presentare memorie, documenti e
          prove".