Art. 11. 
  1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
con esclusione di quello di cui  all'articolo  4,  pari  a  lire  243
miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno  1994,  si
provvede, per l'anno 1993, a carico  delle  disponibilita'  in  conto
residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello  Stato  per
l'anno 1994:  Ministero  del  tesoro,  capitolo  8785  per  lire  121
miliardi  e  capitolo  8317  per   lire   100   miliardi;   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo  7053  per
lire  7  miliardi;  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,
capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali  e
ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo  e  capitolo  8103  per
lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante
corrispondente  utilizzo  del  maggior  introito  affluito  al  fondo
centrale di garanzia per le autostrade e le  ferrovie  metropolitane,
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,  n.
407, che sara' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato ai competenti capitoli dello stato  di  previsione
del Ministero  del  tesoro;  quanto  a  lire  52  miliardi,  mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte  al  capitolo
7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
1994,    all'uopo    intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
28  agosto  1989,  n.  305;  quanto  a  lire  20  miliardi,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1994,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilita' in conto residui del
predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del  Ministro  del  tesoro,
agli appositi capitoli di spesa. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.