Art. 12. 
  1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi  alluvionali  di
cui  al  presente  decreto,  le  disponibilita'  finanziarie  di  cui
all'articolo 2 della legge 28  ottobre  1986,  n.  730,  relative  ad
interventi nel  comune  di  Assisi,  possono  essere  utilizzate  per
interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita', per
accertate situazioni di estrema pericolosita', da realizzare anche su
opere di  urbanizzazione  e  su  edifici  pubblici  e  privati.  Tali
interventi sono realizzati in conformita' alle  norme  di  attuazione
del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del  comune
di Assisi.