Art. 12. 1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita', per accertate situazioni di estrema pericolosita', da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformita' alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.