Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. I presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato MERLONI, Ministro dei lavori pubblici DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO