Art. 13. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  I presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1994 
    
                     SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SAVONA,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  MERLONI,   Ministro   dei    lavori
                                  pubblici
                                  DIANA,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  COSTA,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                  SPAVENTA,  Ministro  del bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
    
Visto, il Guardasigilli: CONSO