Art. 3. 
  1. Le disponibilita' di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con
decreto del presidente  della  regione,  previa  deliberazione  della
giunta, all'integrazione  dei  bilanci  delle  amministrazioni  delle
province, dei comuni e delle comunita' montane per interventi urgenti
di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica  e
privata incolumita' e relativi: 
    a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie,
idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie; 
    b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei  dissesti
idrogeologici e di riassetto idraulico della  rete  idrogeologica  di
competenza regionale nelle aree colpite; 
    c) al ristoro  dei  danni  subiti  da  beni  mobili  dei  privati
cittadini e da imprese nel limite massimo  del  30  per  cento  delle
somme stanziate a favore delle regioni interessate. 
  2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 e' comunque consentito
alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici,
che gli interventi di  cui  al  medesimo  comma  siano  realizzati  a
gestione diretta. 
  3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e  delle  rela-
tive risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte,  Lombardia
e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel
presente articolo, i contributi di cui all'articolo  1  costituiscono
integrazione dei finanziamenti gia' disposti con  i  decreti-legge  4
dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25,
e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505. 
  4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1  sono
considerate le quote, rispettivamente, di lire  32  miliardi  per  la
regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e  lire  11
miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle  disponibilita'
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e per  le  medesime  finalita',  nonche'  per  la  finalita'  di
sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.