Art. 4. 
  1. Per fronteggiare le necessita'  derivanti  dai  danni  provocati
dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle
opere pubbliche, la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai  comuni  e
alle  comunita'  montane,  in  relazione  alle  opere  di  rispettiva
competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi. 
  2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al  limite  di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di
ammortamento e' assistito da un concorso dello Stato in  misura  pari
al 50 per cento dell'onere stesso. 
  3. Le regioni provvedono a determinare con delibera  della  giunta,
da trasmettere alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, un piano provvisorio di  interventi
con la specificazione  dell'ente  locale,  delle  opere  distrutte  e
danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno  finanziario
per singole opere. Gli interventi previsti nel  piano  per  opere  di
consolidamento dei dissesti idrogeologici e di  riassetto  idraulico,
anche  finalizzati  a  prevenire  il  verificarsi  di  situazioni  di
pericolo, sono sottoposti al  parere  dell'autorita'  di  bacino,  la
quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. 
  4. Sulla base dei piani regionali e del  parere  dell'autorita'  di
bacino si provvede, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le  regioni
l'importo di cui al comma 1. 
  5. In corrispondenza della quota assegnata,  ogni  singola  regione
provvede,  con  delibera  della  giunta,  a  definire  il  piano   di
interventi con le specificazioni di cui al comma  4  e  lo  trasmette
alla Cassa depositi e prestiti. 
  6. Gli enti  locali  individuati  nel  piano  di  cui  al  comma  6
inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il
limite  e  per  gli  interventi  definitivamente  individuati   dalla
regione. 
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110  miliardi
annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1994,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro.