Art. 4. 1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi. 2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento e' assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso. 3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorita' di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorita' di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1. 5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti. 6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.