Art. 5. 
  1. Le regioni possono delegare la programmazione  degli  interventi
da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal
caso  promuovono  appositi  accordi  di  programma   tra   gli   enti
competenti,  ivi  comprese  le  autorita'  di  bacino,  al  fine   di
coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali,  regionali,  degli
enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le
finalita' di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.