Art. 5. 1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorita' di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalita' di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.