Art. 6. 
  1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma
10,  della  legge  23  dicembre  1992,   n.   498,   destinate   alla
realizzazione di interventi di  ricostruzione  o  di  riparazione  di
immobili ad uso abitativo distrutti o  danneggiati  dalle  avversita'
atmosferiche di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1992,  n.  471,
convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al  decreto-legge  4
novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1992, n. 497, sono integrate di  ulteriori  50  miliardi  di
lire  per  l'anno  1994  che  dovranno  essere  utilizzati   per   la
realizzazione di interventi di  ricostruzione  o  di  riparazione  di
immobili ad uso abitativo distrutti o  danneggiati  dalle  avversita'
atmosferiche di cui al presente decreto  nei  comuni  individuati  ai
sensi degli articoli 1 e 2.