Art. 6. 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.