Art. 8. 
  1. Alle imprese industriali, commerciali,  artigiane,  alberghiere,
di  servizi  e  turistiche  che  abbiano  impianti   o   attrezzature
danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui  al  presente
decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli  1  e  2,  si
applicano le disposizioni  e  le  provvidenze  del  decreto-legge  15
dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della  legge  13
maggio 1985, n. 198, cosi' come modificato dall'articolo 12, comma 4,
del  decreto-legge  26  gennaio   1987,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo  9,  primo  e  secondo  comma,
della legge 13 maggio 1985, n. 198, e  successive  modificazioni,  e'
autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire  43
miliardi per l'anno 1994. 
  2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,
le parole: "a lire 10 milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
lire 20 milioni" e  le  parole:  "non  superi  i  30  milioni."  sono
sostituite dalle seguenti: "non superi i 60 milioni.". 
  3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le
cooperative per la raccolta,  trasformazione,  commercializzazione  e
vendita,  nonche'  per   il   ripristino   delle   strutture,   delle
infrastrutture e delle opere di bonifica e  di  irrigazione,  situate
nei territori  dei  comuni  danneggiati  dagli  eventi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi  dell'articolo  2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni  e
le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il  Fondo
di solidarieta' nazionale in agricoltura e' integrato dalle somme  di
lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25  miliardi  per  l'anno
1994. 
  4. Per la realizzazione degli interventi urgenti  conseguenti  agli
eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del  presente  decreto,
il prefetto competente  per  territorio,  ai  fini  di  una  uniforme
distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione  regionale
per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti  in
Cassa integrazione guadagni o in mobilita' ai sensi dell'art. 1-  bis
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  1981,  n.  390,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  e  dell'articolo  6  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
  5. Per far fronte agli  oneri  relativi  alla  realizzazione  degli
interventi urgenti  per  il  ripristino  delle  infrastrutture  delle
ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine  svizzero  in
concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale
governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1
dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa  di  lire  10  miliardi  per
l'anno 1993. 
  6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria,  Piemonte  e
Valle d'Aosta e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi  per  l'anno
1993.