Art. 8. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, cosi' come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. 2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: "a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a lire 20 milioni" e le parole: "non superi i 30 milioni." sono sostituite dalle seguenti: "non superi i 60 milioni.". 3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonche' per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura e' integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994. 4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilita' ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993. 6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.