Art. 9. 
  1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento
della protezione civile ed  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  una
relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli  interventi  di
cui al presente decreto. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo  delegato  al
coordinamento della protezione civile, possono disporre  ispezioni  o
verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225.