Art. 9. 1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.