Art. 3. 1. La documentazione prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei. Le contromatrici dei buoni del Tesoro di cui al titolo IX, capo III dello stesso decreto possono essere sostituite da evidenze informatiche, anche al fine di consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria.