Art. 3.
  1.  La  documentazione  prevista dagli articoli 478, 549, 604 e 645
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti
i medesimi dati richiesti sui moduli cartacei. Le  contromatrici  dei
buoni  del  Tesoro di cui al titolo IX, capo III dello stesso decreto
possono essere sostituite da evidenze informatiche, anche al fine  di
consentire il pagamento dei buoni presso qualsiasi tesoreria.