Art. 4.
  1.  All'art.  3,  secondo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e' aggiunto il seguente periodo:
  "Per  i  titoli  di  spesa  trasmessi  alle  sezioni  di  tesoreria
provinciale   per   le   operazioni   di  cui  alla  lettera  d),  la
dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta  dalle
sezioni medesime".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 gennaio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994
  Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 52