Art. 3.
                          Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  COSTA,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  SPAVENTA, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO