ART. 10 (Soggetti ammessi alle gare). 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9; b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge; d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13; e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societa' ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
Note all'art. 10: - La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici". - La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro per l'artigianato". - Il testo dell'art. 2615-ter del Codice civile e' il seguente: "Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro". - Il testo dell'art. 2602 del Codice civile e' il seguente: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali".