ART. 10 
                    (Soggetti ammessi alle gare). 
   1. Sono ammessi a partecipare alle procedure  di  affidamento  dei
lavori pubblici i seguenti soggetti: 
    a)  le  imprese  individuali,  anche   artigiane,   le   societa'
commerciali, le societa' cooperative, secondo le disposizioni di  cui
agli articoli 8 e 9; 
    b) i consorzi fra societa' cooperative  di  produzione  e  lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,  e  successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8 e 9 della presente legge; 
    c) i consorzi stabili  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra
imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali,  societa'
cooperative di produzione e lavoro, secondo le  disposizioni  di  cui
all'articolo 12 della presente legge; 
    d) le associazioni  temporanee  di  concorrenti,  costituite  dai
soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c).  i  quali,  prima  della
presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  capogruppo,
il quale esprime  l'offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei
mandanti;  si  applicano  al  riguardo   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 13; 
    e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del  codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma anche in forma  di  societa'  ai  sensi  dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le  disposizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge. 
 
          Note all'art. 10:
             - La legge 25 giugno 1909, n. 422,  reca:  "Costituzione
          di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".
             -  La  legge  8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro
          per l'artigianato".
             - Il testo dell'art. 2615-ter del Codice civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  -  Le societa'
          previste nei capi III  e  seguenti  del  titolo  V  possono
          assumere  come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
          2602.
             In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire  l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro".
             -  Il  testo  dell'art.  2602  del  Codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2602 (Nozione  e  norme  applicabili).  -  Con  il
          contratto   di  consorzio  piu'  imprenditori  istituiscono
          un'organizzazione  comune  per  la  disciplina  o  per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
             Il  contratto  di  cui  al  precedente comma e' regolato
          dalle norme seguenti, salve le diverse  disposizioni  delle
          leggi speciali".