ART. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare). 1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.