ART. 11. 
      (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare). 
   1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle  procedure  di  affidamento  dei  lavori  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti  ai
consorzi e non alle singole imprese consorziate.