ART. 12. 
                         (consorzi stabili). 
   1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a  norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati
da non meno  di  tre  consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai
rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano   stabilito   di   operare
esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque  anni,  istituendo  a  tal
fine una comune struttura di impresa. 
   2. Il regolamento detta le  norme  per  l'iscrizione  fino  al  31
dicembre  1996  dei   consorzi   stabili   all'Albo   nazionale   dei
costruttori.  Il  medesimo   regolamento   stabilisce   altresi'   le
condizioni ed i limiti alla facolta'  del  consorzio  di  eseguire  i
lavori anche tramite  affidamento  ai  consorziati,  fatta  salva  la
responsabilita' solidale degli  stessi  nei  confronti  del  soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione
ai  consorziati  dei  requisiti   economico-finanziari   e   tecnico-
organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla  data  di
costituzione. 
   3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta  le  norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui  al  medesimo
articolo  8  ai  consorzi  stabili  e  ai  partecipanti  ai  consorzi
medesimi. 
   4. Ai consorzi stabili si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al capo II del titolo  X  del  libro  quinto  del
codice civile, nonche' l'articolo 18 della legge 19  marzo  1990,  n.
55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge. 
   5.  E'  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura  di
affidamento  dei  lavori  pubblici  del  consorzio  stabile   e   dei
consorziati. In caso di  inosservanza  di  tale  divieto  si  applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai singoli  partecipanti
ai consorzi stabili costituire  tra  loro  o  con  terzi  consorzi  e
associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  lettere
b), d) ed e), nonche' piu' di un consorzio stabile. 
   6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, sono soggetti  alle  imposte  di  registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la tassa  sulle
concessioni governative  posta  a  carico  delle  societa'  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19  dicembre  1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,
n. 17, e successive modificazioni. 
   7. Le plusvalenze derivanti da  conferimenti  di  beni  effettuati
negli enti di cui al comma 1  non  sono  soggette  alle  imposte  sui
redditi. 
   8. I benefici di cui ai commi 6  e  7  si  applicano  fino  al  31
dicembre 1997. 
 
          Note all'art. 12:
             - Il capo II del titolo X del libro  quinto  del  codice
          civile   (Del   lavoro)   tratta   "Dei   consorzi  per  il
          coordinamento della produzione e degli scambi".
             -  Il  testo  dell'art.  18  della legge n. 55 del 1990,
          citata in nota all'art. 3, e' il seguente:
             "Art. 18. - 1. Possono  presentare  offerte  o  comunque
          partecipare  a  gare  per  gli  appalti  di  opere o lavori
          pubblici per  i  cui  importi  e  categorie  sono  iscritte
          all'albo  nazionale  dei  costruttori  le  imprese singole,
          ovvero associate o consorziate, ai  sensi  della  normativa
          vigente.
             2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
          sono  tenuti  a  eseguire  in  proprio  le opere o i lavori
          compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
          ceduto, a pena di nullita'.
             3.   Salvo   che   la   legge  disponga,  per  specifici
          interventi, ulteriori a diverse  condizioni,  l'affidamento
          in  subappalto  o  in  cottimo  non  e'  consentito  per la
          realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la
          totalita' dei  lavori  della  categoria  prevalente  ed  e'
          sottoposto alle seguenti condizioni:
              1)  che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
          indicato  all'atto  dell'offerta  le  opere  che  intendano
          subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
          specializzazione  da  individuarsi con decreto del Ministro
          dei lavori pubblici con riferimento  alle  categorie  delle
          tabelle   di   classificazione   dell'Albo   nazionale  dei
          costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o piu'  imprese
          subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
              2)    che    i   soggetti   aggiudicatari   comunichino
          all'amministrazione o  ente  appaltante  i  nominativi  dei
          soggetti  cui  intendono  subappaltare  o dare in cottimo i
          lavori;  il  relativo  contratto  potra'  stipularsi   dopo
          l'autorizzazione   da  darsi  dall'amministrazione  o  ente
          appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
          Tale termine puo' essere  prorogato  una  sola  volta,  ove
          ricorrano  giustificati  motivi.    Trascorso  tale termine
          senza che si sia provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
          concessa;
              3)  che  l'impresa  affidataria  del  subappalto  o del
          cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo  nazionale  dei
          costruttori   per   categorie   e  classifiche  di  importi
          corrispondenti ai lavori da realizzare in sabappalto  o  in
          cottimo,  salvo  i  casi  in  cui,  secondo la legislazione
          vigente  e'  sufficiente  per  eseguire   lavori   pubblici
          l'iscrizione   alla   Camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura;
              4)  che  non  sussista,  nei   confronti   dell'impresa
          affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei
          divieti previsti dall'articolo 10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.
             3-  bis.  Nel  bando  di  gara  l'amministrazione o ente
          appaltante deve indicare che  provvedera'  a  corrispondere
          direttamente  al  subappaltatore  o al cottimista l'importo
          dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che  e'
          fatto  obbligo  ai  soggetti  aggiudicatari di trasmettere,
          entro  venti  giorni  dalla  data  di   ciascun   pagamento
          effettuato   nei   loro   confronti,  copia  delle  fatture
          quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
          via  corrisposti  al  subappaltatore  o   cottimista,   con
          l'indicazione  delle  ritenute  di garanzia effettuate. Nel
          caso  di  pagamento  diretto   i   soggetti   aggiudicatari
          comunicano  all'amministrazione  o ente appaltante la parte
          dei lavori eseguiti dal subappaltatore  o  dal  cottimista,
          con  la  specificazione del relativo importo e con proposta
          motivazione di pagamento.
             4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori
          e le  opere  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi
          unitari  risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso non
          superiore al venti per cento.
             5. Il contratto  tra  l'impresa  appaltatrice  e  quella
          subappaltatrice  deve  essere  trasmesso in copia autentica
          all'amministrazione o ente committente e al  direttore  dei
          lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
             6.  Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
          essere indicati anche i  nominativi  di  tutte  le  imprese
          subappaltatrici,  nonche'  i dati di cui al comma 3, numero
          3).
             7.  L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'  tenuto   ad
          osservare   integralmente   il   trattamento   economico  e
          normativo stabilito dai contratti  collettivi  nazionale  e
          territoriale  in  vigore per il settore e per la zona nella
          quale si svolgono i lavori; e', altresi',  responsabile  in
          solido  dell'osservanza  delle norme anzidette da parte dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
          e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici  trasmettono
          all'amministrazione  o  ente  committente prima dell'inizio
          dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
          previdenziali, inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed
          antinfortunistici,  nonche' copia del piano di cui al comma
          8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
          trasmettono  periodicamente  all'amministrazione   o   ente
          committente     copia    dei    versamenti    contributivi,
          previdenziali, assicurativi nonche' di quelli  dovuti  agli
          organismi    paritetici   previsti   dalla   contrattazione
          collettiva.
             8. Le stazioni committenti stabiliscono a  carico  delle
          imprese   esecutrici   l'obbligo   di   predisporre,  prima
          dell'inizio dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per  la
          sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano e' messo a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutte
          le  imprese  operanti  nel cantiere, al fine di rendere gli
          specifici  piani  redatti  dalle  imprese   subappaltatrici
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'appaltatore. Nell'ipotesi di  associazione  temporanea
          di   impresa   o   di   consorzio,  detto  obbligo  incombe
          all'impresa mandataria o  designata  quale  capogruppo.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispettoc
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
             9. L'impresa che si avvale del subappalto o del  cottimo
          deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto,  da
          trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma
          5, le  certificazioni  di  cui  al  comma  3,  n.  3  e  la
          dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359  del  codice  civile  con  l'impresa  affidataria  del
          subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
          effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel  caso
          di associazione temporanea, societa' o consorzio.
             10.  L'esecuzione  delle  opere o dei lavori affidati in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto.
             11.  Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,
          9 e 10 si applicano anche alle associazioni  temporanee  di
          impresa  e  alle  societa'  anche  consortili,  di cui agli
          articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584,  e
          sauccessive   modificazioni   ed  integrazioni,  quando  le
          imprese  riunite  o  consorziate  non  intendano   eseguire
          direttamente    le   opere   scorporabili,   nonche'   alle
          concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
          appalti  pubblici  stiupulati  a  trattativa  privata.   Le
          medesime    disposizioni   si   applicano   altresi'   alle
          associazioni  in  partecipazione  quando  l'associante  non
          intende  eseguire  direttamente le opere o i lavori assunti
          in appalto.
             12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7,  8,
          9  e  10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti
          di fornitura con  posa  in  opera  del  materiale  fornito,
          quando  il  calore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a
          quello dell'impiego della mano d'opera.
             13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9
          e 10 si applicano anche  ai  casi  in  cui,  in  base  alla
          normativa  vigente,  la  presentazione  di  una  offerta  o
          comunque l'affidamento, singolarmente  ovvero  con  imprese
          iscritte  all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
          ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
          di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per  le
          iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
             14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  escluse
          quelle di cui ai commi 5,  6  e  7,  non  si  applicano  ai
          subappalti   o  ai  cottimi  relativi  di  lavori  pubblici
          aggiudicati o affidati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore      della      presente      legge.     Fino     al
          duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di  entrata
          in  vigore  della presente legge, la disposizione di cui al
          numero 2) del comma  3,  relativa  all'iscrizione  all'albo
          nazionale  dei  costruttori, non si applica e l'affidamento
          in  subappalto  ed  in  cottimo  puo'  essere   autorizzato
          dall'ente  o  dalla  stazione  appaltante,  fermo  restando
          l'accertamento  dei  requisiti  di  cui  all'articolo   21,
          secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
             -  Il  testo  dell'art.  353  del  codice  penale  e' il
          seguente:
             "Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). -  Chiunque,
          con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
          altri  mezzi  fraudolenti,  impedisce  o  turba la gara nei
          pubblici incanti o nelle licitazioni private per  conto  di
          pubbliche   Amministrazioni,   ovvero   ne   allontana  gli
          offerenti, e' punito con la reclusione fino a  due  anni  e
          con la multa da lire duecentomila a due milioni.
             Se  il  colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge o
          dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa  da  lire  un
          milione a quattro milioni.
             Le  pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette  da  un  pubblico  ufficiale  (375)  o  da  persona
          legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'".
             - Il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I,  allegata
          al  D.P.R.   26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
          e' il seguente:
             "Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque  tipo
          ed  oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i
          consorzi, le associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di
          persone  o  di  beni,  con  o senza personalita' giuridica,
          aventi per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali o agricole:
               a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
               1)  con  conferimento di proprieta' o diritto reale di
          godimento sui beni immobili, salvo il successivo n. 2):  le
          stesse aliquote di cui all'art. 1;
               2)  con  riferimento  di proprieta' o diritto reale di
          godimento   su    fabbricati    destinati    specificamente
          all'esercizio  di  attivita' commerciali e non suscettibili
          di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche'
          su aree destinate ad essere utilizzate per  la  costruzione
          dei  suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche'
          i  fabbricati  siano  ultimati  entro   cinque   anni   dal
          conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%;
               3)  con  conferimento di proprieta' o diritto reale di
          godimento su aziende o su complessi  aziendali  relativi  a
          singoli rami dell'impresa: 1%;
               4)  con  conferimento di proprieta' o di diritto reale
          di godimento su autoveicoli: le stesse imposte  di  cui  al
          successivo art.  7;
               5)  con  conferimento  di  denaro, di beni mobili e di
          diritti diversi da quelli indicati nei  numeri  precedenti:
          1%;
               6)  mediante  conversione  di obbligazioni in azioni o
          passaggio  a  capitale  di  riserve   diverse   da   quelle
          constituite  con  soprapprezzi o con versamenti dei soci in
          conto capitale o a fondo perduto e da  quelle  iscritte  in
          bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%;
               b) fusione tra societa' e analoghe operazioni poste in
          essere da enti diversi dalle societa': 1%;
               c)    altre    mofiche    statutarie,    comprese   le
          trasformazioni e le proroghe: L. 150.000;
               d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
               1) se  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto  o
          aventi per oggetto utili in denaro: L. 150.000;
               2)  in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla
          lettera a);
               e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da
          comunione ereditaria di azienda, tra eredi  che  continuano
          in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%;
               f)  operazioni  di  societa'  ed  enti  esteri  di cui
          all'art. 4 del testo unico: 1%;
               g)  atti  propri  dei  gruppi  europei  di   interesse
          economico: 1%.
          Note:
             I)  Per  conferimenti si intendono anche i versamenti in
          conto capitale o a fondo perduto datti dai soci,  associati
          o  partecipanti; in tal caso l'imposta di applica in base a
          denuncia  di  quelli  fatti   in   ciascun   trimestre   da
          presentarsi  dalla  societa'  o  ente  entro  i primi venti
          giorni del mese successivo.  La  proprieta'  ed  i  diritti
          reali  su  immobili  o  beni mobili registrati si intendono
          confermati  dalla  data  dell'atto  che  comporta  il  loro
          trasferimento o la loro costituzione.
             II)  In  caso  di riduzione del capitale per perdite non
          sono   soggetti    all'imposta,    fino    a    concorrenza
          dell'ammontare  della  riduzione,  i conferimenti in denaro
          relativi   all'aumento   di   capitale   contemporaneamente
          deliberato.
            III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche
          agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale
          o agricola come oggetto esclusivo o principale.
             IV)  Gli  atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti
          all'imposta nella misura  di  L.  100.000  se  la  societa'
          destinataria  del  conferimento  o  la  societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  a   la   sede   legale   o
          amministrativa   in  altro  Stato  membro  della  Comunita'
          economica europea.
             V) L'aliquota di alla lettera e) si applica se l'atto di
          regolarizzazione e' registrato entro un anno  dall'apertura
          della  successione.  In ogni altro caso di regolarizzazione
          di societa' di  fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni
          ereditarie,  l'imposta  si applica a norma dell'art. 22 del
          testo unico.
             VI) Per gli atti propri delle societa' ed  enti  diversi
          da   quelli  indicati  nel  presente  articolo  di  applica
          l'articolo della tabella.
             VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse
          economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e  d),  n.
          1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".
             La  misura  dell'imposta di registro di cui alle lettere
          c) e d), n.  1, e' stata cosi' elevata dall'art. 17,  comma
          1 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
             -  Il  D.L.  19  dicembre  1984, n. 853, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.  17,  reca:
          "Disposizioni  in  materia di imposte sul valore aggiunto e
          di   imposte   sul   reddito   e   disposizioni   relative,
          all'Amministrazione finanziaria". I commi 18 e 19 dell'art.
          3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di
          concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle
          imprese  e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno
          solare".