ART. 12. (consorzi stabili). 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1996 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione. 3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge. 5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed e), nonche' piu' di un consorzio stabile. 6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa' ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. 7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi. 8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
Note all'art. 12: - Il capo II del titolo X del libro quinto del codice civile (Del lavoro) tratta "Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi". - Il testo dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, citata in nota all'art. 3, e' il seguente: "Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. 3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non e' consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita' dei lavori della categoria prevalente ed e' sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o piu' imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere; 2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potra' stipularsi dopo l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; 3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in sabappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente e' sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni. 3- bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. 4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. 6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 3, numero 3). 7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispettoc del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa' o consorzio. 10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle societa' anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sauccessive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili, nonche' alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stiupulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresi' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. 12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il calore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. 13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi di lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646". - Il testo dell'art. 353 del codice penale e' il seguente: "Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (375) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'". - Il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e' il seguente: "Art. 4. - Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento sui beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1; 2) con riferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%; 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: 1%; 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7; 5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1%; 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle constituite con soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%; b) fusione tra societa' e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': 1%; c) altre mofiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: L. 150.000; d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: L. 150.000; 2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a); e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%; f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: 1%; g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%. Note: I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto datti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta di applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprieta' ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono confermati dalla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale. IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura di L. 100.000 se la societa' destinataria del conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante a la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunita' economica europea. V) L'aliquota di alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo di applica l'articolo della tabella. VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste". La misura dell'imposta di registro di cui alle lettere c) e d), n. 1, e' stata cosi' elevata dall'art. 17, comma 1 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. - Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, reca: "Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative, all'Amministrazione finanziaria". I commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno solare".