Art. 13. (Riunione di concorrenti). 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonche' gli altri partecipanti, siano gia' in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. 2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilita' solidale nei confronti dell'Amministrazione nonche' nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilita' limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario o del capogruppo. 3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara. 6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori. 7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma. 8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Nota all'art. 13: - Per il D.P.C.M. n. 55 del 1991 si veda in nota all'art. 3.