Art. 13. 
                     (Riunione di concorrenti). 
   1.  La  partecipazione  alle  procedure   di   affidamento   delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10,  comma
1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il mandatario  o  il
capogruppo, nonche' gli altri partecipanti, siano  gia'  in  possesso
dei requisiti di  qualificazione,  accertati  e  attestati  ai  sensi
dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di
cui al medesimo  articolo  8,  comma  2,  per  ciascuno  di  essi  in
conformita'  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. 
   2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la  loro  responsabilita'  solidale  nei  confronti
dell'Amministrazione   nonche'   nei    confronti    delle    imprese
subappaltanti  e  dei  fornitori.  Per  gli   assuntori   di   lavori
scorporabili la responsabilita' limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario o del capogruppo. 
   3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i  lavori  della  categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i  requisiti  previsti  per  l'importo  della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
il concorrente singolo. 
   4. E' fatto divieto ai concorrenti di  partecipare  alla  gara  in
piu' di un'associazione temporanea o consorzio  di  cui  al  comma  1
ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
   5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni
temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti  o  successivi
all'aggiudicazione della gara. 
   6.  L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  5   comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche'  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione  o
consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle  procedure
di affidamento relative ai medesimi lavori. 
   7.  Qualora  nell'oggetto   dell'appalto   o   della   concessione
rientrino, oltre ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le  quali  sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture,  impianti  ed  opere
speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi' in  valore
il 15 per cento dell'importo totale  dei  lavori,  esse  non  possono
essere affidate in subappalto  e  sono  eseguite  esclusivamente  dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in  grado
di realizzare le predette componenti sono  tenuti  a  costituire,  ai
sensi  del  presente  articolo,  associazioni  temporanee   di   tipo
verticale,  disciplinate  dal  regolamento  che  definisce   altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma. 
   8. Per associazione temporanea di tipo verticale  si  intende  una
riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della  o  delle
categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla o alle categorie prevalenti  e  cosi  definiti  nel
bando di gara, assumibili da uno dei mandanti. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  Per  il  D.P.C.M.  n.  55  del  1991  si veda in nota
          all'art. 3.