ART. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali). 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: "i piani finanziari, i programmi ed i progetti" e dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 32 (Competenze dei consigli). 1. (Omissis). 2. Il consiglio ha competenza limitamente ai seguenti atti fondamentali: a) (omissis); b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".