ART. 15. 
          (Competenze dei consigli comunali e provinciali). 
   1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge  8  giugno
1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari  ed  i  programmi"  sono
sostituite dalle seguenti: "i piani  finanziari,  i  programmi  ed  i
progetti" e dopo le parole: "i piani  territoriali  ed  urbanistici,"
sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati ed i  piani  di
recupero,". 
 
          Nota all'art. 15:
            - Il testo dell'art. 32, comma 2, lettera b), della legge
          8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie  locali)
          e' il seguente:
             "Art. 32 (Competenze dei consigli).
              1. (Omissis).
             2.  Il  consiglio  ha competenza limitamente ai seguenti
          atti fondamentali:
              a) (omissis);
               b)  i   programmi,   le   relazioni   previsionali   e
          programmatiche,  i piani finanziari ed i programmi di opere
          pubbliche, i  bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative
          variazioni,  i  conti  consuntivi,  i  piani territoriali e
          urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la  loro
          attuazione,  le  eventuali  deroghe  ad  essi,  i pareri da
          rendere nelle dette materie;".