ART. 16. 
                    (Attivita' di progettazione). 
   1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive
definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva. 
   2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione
illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le  ragioni  della
scelta della soluzione prospettata, anche in  base  alla  valutazione
delle eventuali  diverse  soluzioni  possibili,  le  verifiche  della
fattibilita'  e  l'esame  dei  profili  di  impatto  ambientale,   la
conformita'   agli   strumenti   urbanistici,   l'indicazione   della
localizzazione mediante cartografia  in  scala  1:10.000;  in  schemi
grafici  per   l'individuazione   delle   caratteristiche   spaziali,
tipologiche, funzionali e  tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare;
nella valutazione indicativa della spesa da  determinare  sulla  base
dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere. 
   3. Il progetto definitivo consiste in  una  relazione  descrittiva
dei criteri utilizzati  per  le  scelte  progettuali,  nonche'  delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori
sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove  previsto;  in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi  delle  principali
caratteristiche  delle  opere,  delle  superfici  e  dei  volumi   da
realizzare,  compresi  quelli  per  l'individuazione  del   tipo   di
fondazione; in una relazione geologica  e  geotecnica,  idrologica  e
sismica,  desunta  da  apposita  campagna   di   sondaggi   sull'area
interessata;  nei  calcoli  preliminari  delle  strutture   e   degli
impianti;   in   un   disciplinare   descrittivo    degli    elementi
prestazionali,   tecnici   ed   economici   previsti   in   progetto,
comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie  categorie
di lavori, nonche' l'indicazione dei tempi necessari per la redazione
del progetto esecutivo dei lavori: in un computo  metrico  estimativo
redatto sulla base dei prezzi unitari assunti. 
   4. Il progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto
definitivo,   consiste   in   una    descrizione    completa    delle
caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo  tale  che  ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione
e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie
da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale
e comunque tutti i lavori da effettuare, con  la  definizione  di  un
capitolato  speciale  di  appalto  prestazionale  e  descrittivo.  Il
progetto  esecutivo  e'  redatto  sulla  base  di  complete  indagini
geologiche  e  geotecniche,  idrologiche  e  sismiche,   di   rilievi
altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi  della  rete
dei servizi del sottosuolo  e  comprende  i  disegni  generali  e  di
dettaglio, compresi i particolari  costruttivi,  redatti  nelle  piu'
opportune scale, nonche' i calcoli e gli elaborati grafici  esecutivi
generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti,  i  computi
metrici dettagliati,  le  analisi,  l'elenco  dei  prezzi  unitari  e
quant'altro  necessario  per  l'immediata  costruzione  dell'opera  e
l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi.  Il  progetto
esecutivo  deve  altresi'  essere  corredato  da  apposito  piano  di
manutenzione dell'opera e delle sue parti. 
   5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il  coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del  contesto  in  cui  si
inseriscono, con  particolare  attenzione,  nel  caso  di  interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della  manutenzione  degli
impianti e dei servizi a rete. 
   6.  Il  regolamento  determina  elementi  progettuali  relativi  a
specifiche categorie di lavori e di opere. 
   7. L'accesso per l'espletamento delle indagini  e  delle  ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal  sindaco
del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero  dal  prefetto  in
caso di opere statali. 
   8. Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
lavori, alla vigilanza e ai  collaudi,  nonche'  agli  studi  e  alle
ricerche connessi fanno carico  agli  stanziamenti  previsti  per  la
realizzazione dei singoli lavori  negli  stati  di  previsione  della
spesa o nei bilanci  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'
degli altri enti aggiudicatori o  realizzatori,  nei  limiti  di  una
percentuale fissata anno per  anno  tenuto  conto  dei  programmi  in
corso. Tale percentuale non deve comunque superare il  10  per  cento
dell'importo  del  lavoro,  con  eventuali   deroghe   previste   dal
regolamento per particolari categorie di lavori.  In  sede  di  prima
applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10  per
cento  degli  stanziamenti  di  bilancio  previsti  per  investimenti
relativi a lavori pubblici e' destinata alla  copertura  degli  oneri
inerenti alla progettazione o  all'integrazione  della  progettazione
esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo. 
   9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio  di
previsione, un fondo di  rotazione  per  la  progettazione  di  opere
pubbliche cui possono accedere gli  enti  locali  territoriali  della
regione medesima. Gli enti locali  territoriali  possono  accedere  a
tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti
di pianificazione generali vigenti al momento  della  richiesta.  Gli
importi corrisposti dal fondo,  sulla  base  di  criteri  determinati
dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante  versamento  in
entrata delle somme per la progettazione di cui al comma  8  relative
alla singola opera finanziata. 
  10. Qualora nel contratto o nella concessione siano  comprese  fasi
di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a
base  d'asta,  specifica  separatamente   l'importo   relativo   alla
progettazione.