ART. 16. (Attivita' di progettazione). 1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva. 2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilita' e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformita' agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere. 3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonche' l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti. 4. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo e' redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle piu' opportune scale, nonche' i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresi' essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere. 7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali. 8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici e' destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo. 9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata. 10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.