ART. 17. 
                      (Redazione dei progetti). 
   1. I progetti preliminari, definitivi ed  esecutivi  sono  redatti
dagli uffici tecnici  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  ovvero
anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione  di  cui
essi per legge possono avvalersi. 
   2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'  montane
e le unita' sanitarie locali possono costituire uffici consortili  di
progettazione e direzione dei lavori con le  modalita'  di  cui  agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
   3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi, per  le  parti  di  rispettiva  competenza,  della
consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9  della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. 
   4.  Qualora  le   amministrazioni   aggiudicatrici   non   possano
espletare, ai sensi  dei  commi  1  e  3,  per  carenza  di  organico
accertata  e  certificata  dal  responsabile  del  procedimento,   le
attivita' di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto  previsto
dalla programmazione dei lavori di cui  all'articolo  14,  ovvero  in
presenza  di  lavori  di  particolare  complessita'  o  in  caso   di
necessita' di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di
una pluralita'  di  competenze  specialistiche,  possono  affidare  a
liberi professionisti, singoli o  associati,  ovvero  a  societa'  di
ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione  del
progetto preliminare, nonche' del progetto definitivo ed esecutivo  o
di parti  di  essi  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'  tecnico-
amministrative connesse alla progettazione. 
   5. I corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 4  sono
calcolati e liquidati applicando  le  aliquote  che  il  Ministro  di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,
determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ripartendo  in  tre  aliquote
percentuali la  somma  delle  aliquote  attualmente  fissate,  per  i
livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore  e  aggiornando  le
tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi. 
   6. Ai corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 5  non
si applica la disposizione di cui all'articolo unico  della  legge  5
maggio 1976, n. 340. 
   7. Ad universita', loro strutture ed enti pubblici di ricerca puo'
essere   affidata,   nell'ambito   di   apposite   convenzioni,    la
realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la  predisposizione
dei progetti preliminari. 
   8. Ai fini della presente legge sono  societa'  di  ingegneria  le
societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V e al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice  civile  che
eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni,
direzione dei lavori, valutazioni di congruita'  tecnico-economica  e
studi di impatto ambientale e che  non  esercitino  le  attivita'  di
produzione di beni.  A  tali  societa'  non  si  applica  il  divieto
previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. 
   9.  I  requisiti  organizzativi,  professionali  e  tecnici  delle
societa' di ingegneria sono individuati  nel  regolamento,  fermo  il
principio che l'attivita' di progettazione deve far  capo  ad  uno  o
piu' professionisti iscritti  negli  appositi  albi,  nominativamente
indicati e personalmente responsabili. 
  10. Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici
relativi ai lavori progettati, nonche' agli  eventuali  subappalti  o
cottimi;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di  lavori   pubblici,
subappalti e cottimi non puo' partecipare  un  soggetto  controllato,
controllante   o   collegato   all'affidatario   di   incarichi    di
progettazione. Le  situazioni  di  controllo  e  di  collegamento  si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359  del
codice civile. 
  11.  Ai  fini  di  cui  al  comma  10,  costituisce   controllo   e
collegamento  la  sussistenza  di  rapporti  configurati  come   tali
dall'articolo  2359  del  codice  civile,  ancorche'  tali   rapporti
intercorrano  congiuntamente  con  altri  soggetti  tramite  societa'
direttamente o  indirettamente  controllate  o  tramite  intestazione
fiduciaria o mediante  accordi  parasociali.  Si  ritiene  esistente,
salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui  all'ultimo  comma
dell'articolo 2359 del codice civile  quando  ricorrano  rapporti  di
carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una  sola
delle seguenti attivita': 
   a) la comunicazione degli utili o delle perdite; 
   b) il coordinamento della  gestione  dell'impresa  con  quella  di
altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al
fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; 
   c) una distribuzione degli utili o delle perdite  diversa,  quanto
ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in  assenza
dei rapporti stessi; 
   d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli  derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute; 
   e) l'attribuzione di poteri nella scelta  degli  amministratori  e
dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati  in
base all'assetto proprietario. 
  12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a  50.000
ECU,  IVA  esclusa,  sono  affidati  secondo  quanto  previsto  dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonche'  dalla
relativa normativa nazionale di recepimento. 
  13. Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli  relativi  alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,  a  rilievi,
nonche' a misurazioni e picchettazioni. 
  14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi  deve  essere
indicato il nome del progettista inteso come  persona  fisica;  se  i
progettisti sono piu' di  uno,  essi  devono  essere  nominativamente
indicati  e  sono  responsabili   in   solido,   per   le   attivita'
professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati. 
 
          Note all'art. 17:
             - Il testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 142
          del 1990, citata in nota all'art. 15, e' il seguente:
             "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo
          coordinato funzioni e servizi determinati, i  comuni  e  le
          province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
             2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
          forme  di  consultazione  degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
             3. Per la gestione a tempo determinato di uno  specifico
          servizio  o  per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e
          le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".
             "Art. 25 (Consorzi). - 1. comuni e le province,  per  la
          gestione associata di uno o piu' servizi possono costituire
          un  consorzio  secondo  le  norme  previste  per le aziende
          speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.
             2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano   a
          maggioranza  assoluta  dei  componenti  una  convenzione ai
          sensi  dell'articolo  24,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio.
             3.  In  particolare  la  convenzione  deve  prevedere la
          trasmissione, agli enti aderenti, degli  atti  fondamentali
          del consorzio.
             4.   L'assemblea   del   consorzio   e'   composta   dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita'  pari  alla quota di partecipazione fissata
          dalla convenzione e dallo statuto.
             5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione  e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
             6.  Tra  gli  stessi  comuni  e province non puo' essere
          costituito piu' di un consorzio.
             7. In caso di rilevante  interesse  pubblico,  la  legge
          dello  Stato  puo'  prevedere  la  costituzione di consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali".
             "Art.  26  (Unioni di comuni). - 1. In previsione di una
          loro fusione, due o piu'  comuni  contermini,  appartenenti
          alla   stessa   provincia,  ciascuno  con  popolazione  non
          superiore a 5.000 abitanti, possono costituire  una  unione
          per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi.
             2.  Puo'  anche  far  parte  dell'unione  non piu' di un
          comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
             3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono
          approvati con  unica  deliberazione  dai  singoli  consigli
          comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
             4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il
          presidente  che sono eletti secondo le norme di legge rela-
          tive ai comuni con popolazioni pari  a  quella  complessiva
          dell'unione. Il regolamento puo' prevedere che il consiglio
          sia  espressione  dei  comuni partecipanti alla unione e ne
          disciplina le forme.
             5. Il  regolamento  dell'unione  contiene  l'indicazione
          degli  organi  e dei servizi da unificare, nonche' le norme
          relative alla finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari
          con i comuni.
             6.  Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve
          procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11.  Qualora
          non si pervenga alla fusione, l'unione e' sciolta.
             7.  Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe
          e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
             8. Le regioni promuovono le unioni di comuni  ed  a  tal
          fine  provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a
          quelli normalmente previsti per i singoli comuni.  In  caso
          di  erogazione  di  contributi  aggiuntivi, dopo dieci anni
          dalla costituzione l'unione di comuni viene  costituita  in
          comune  con  legge  regionale,  qualora  la fusione non sia
          stata deliberata prima di tale  termine  su  richiesta  dei
          comuni dell'unione".
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n.
          183 (Norme per  il  riassetto  organizzativo  e  funzionale
          della  difesa  del suolo), modificato dall'articolo 3 della
          legge 7 agosto 1990, n. 253, e' il seguente:
             "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). -  1.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono  istituti i
          servizi tecnici nazionali,  in  un  sistema  coordinato  ed
          unitario  sotto  l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri
          di  cui  all'art.  4.  Ai  servizi  tecnici  nazionali   e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa.
             2.  I  servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri
          dei lavori pubblici e  dell'ambiente  sono  costituiti  nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico; sismico; dighe; geologico. Con  la  procedura
          ed  i  criteri  di  cui  al  comma 9 vengono costituiti gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire l'obiettivo della conoscenza  del  territorio  e
          dell'ambiente,  nonche'  delle  loro  trasformazioni. A tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica amministrazione  che  gia'  operano  nel  settore,
          nonche'  quelle  del  Corpo  forestale dello Stato e quelle
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
             3.  Dell'attivita'  dei  servizi  tecnici  nazionali  si
          avvalgono  direttamente  i  Ministri  dei  lavori pubblici,
          dell'ambiene,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   della
          marina  mercantile  e per il coordinamento della protezione
          civile, le autorita' dei bacini di rilievo  nazionale,  gli
          organismi  preposti  a  quelli  di rilievo interregionale e
          regionale, il Comitato nazionale per la difesa  del  suolo,
          il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, la Direzione
          generale della difesa del suolo del  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  il  servizio  prevenzione  degli  inquinamenti e
          risanamento   ambientale   e   il   servizio    valutazione
          dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
          relazione   sullo   stato   dell'ambiente   del   Ministero
          dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
             4.  I  servizi  tecnici  nazionali  hanno  le   seguenti
          funzioni:
               a)  svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita
          all'articolo 2;
               b)  realizzare  il sistema informativo unico e la rete
          nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza,  secondo
          quanto previsto al comma 5;
               c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia richiesta, dati,
          pareri e consulenze, secondo  un  tariffario  fissato  ogni
          biennio  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Comitato  dei   ministri   di   cui
          all'articolo  4.  Le  tariffe  sono  stabilite  in  base al
          principio della partecipazione al costo  delle  prestazioni
          da parte di chi ne usufruisca.
             5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
          coordinano   un  sistema  informativo  unico  ed  una  rete
          nazionale  integrati   di   rilevamento   e   sorveglianza,
          definendo  con le Amministrazioni statali, le regioni e gli
          altri  soggetti  pubblici   e   privati   interessati,   le
          integrazioni      ed     i     coordinamenti     necessari.
          All'organizzazione ed  alla  gestione  della  rete  sismica
          integrata  concorre,  sulla  base  di apposite convenzioni,
          l'Istituto  nazionale  di  geofisica.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991,  le  iniziative  adottate in attuazione e nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
          lettera e), della legge 11 marzo 1988 n.  67,  relative  al
          sistema  informativo  e  di  monitoraggio, confluiscono nei
          servizi tecnici nazionali.
             6.  Nell'ambito  del  Comitato  dei  ministri   di   cui
          all'articolo  4,  ciascuno  dei  Ministri che lo compongono
          propone,  nel  settore  di  sua  competenza  le  misure  di
          indirizzo   e   di   coordinamento   volte   alla  completa
          realizzazione  del  sistema  informativo   e   della   rete
          integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita'
          nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.
             7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio
          dei   direttori,  composto  dal  presidente  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,   dai
          direttori  dei  singoli servizi tecnici nazionali di cui al
          comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto  geografico
          militare,  del  Centro  interregionale  per la cartografia,
          dell'Istituto  idrografico  della  Marina,   del   Servizio
          meteorologico  dell'Aeronautica  militare,  del Corpo fore-
          stale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
             8. Il Consiglio dei direttori:
               a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di  cui
          all'articolo  4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai
          singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici  dei
          soggetti  competenti  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 4,
          nonche' dagli altri organismi indicati al precedente  comma
          7;
               b)  esercita  ogni  altra  funzione demandatagli con i
          regolamenti di cui a comma 9.
             9. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,  con  appositi  regolamenti  emanati  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentite  le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  si  provvede   alla
          riorganizzazione  ed  al potenziamento dei servizi, tecnici
          di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
               a) l'ordinamento dei servizi tecnici  nazionali  ed  i
          criteri  generali di organizzazione, anche sotto il profilo
          della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
               b)   i   criteri   generali   per   il   coordinamento
          dell'attivita'  dei  servizi tecnici nazionali, dei servizi
          tecnici dei soggetti competenti ai sensi  dell'articolo  1,
          comma  4,  tenendo conto in modo particolare dell'attivita'
          svolta dai servizi tecnici regionali;
               c) i  criteri  per  la  formazione  di  ruoli  tecnici
          omogenei   per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione  di
          posizioni  giuridiche  basate,  sul  possesso  del   titolo
          professionale  necessario  allo svolgimento delle attivita'
          di ogni singolo servizio e sul livello professionale  della
          mansioni da svolgere;
               d)   i   criteri  generali  per  l'attribuzione  della
          dirigenza dei servizi e dei  singoli  settori  in  cui  gli
          stessi  sono  articolati  nel  rispetto del principio della
          preposizione ai servizi ed ai singoli  settori  tecnici  di
          funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
               e)  le  modalita'  di organizzazione e di gestione del
          sistema informativo unico e della rete nazionale  integrati
          di rilevamento e sorveglianza;
               f)  le  modalita'  che  consentono  ai servizi tecnici
          nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti  e  organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche'  di  impiegare in compiti di istituto ricercatori e
          docenti  universitari,  sulla  base  di   convenzioni-tipo,
          adottate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in  materia   di   comandi   finalizzate   all'interscambio
          culturale e scientifico.
             10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti
          generali tecnici.
             11.   I   direttori   dei   servizi   tecnici  nazionali
          idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno
          parte  di  diritto  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici.
             12. Con la procedura e la modalita' di cui al comma 9 si
          provvede,  tenendo conto della riorganizzazione del sistema
          dei servizi tecnici  nazionali,  a  quella  funzionale  del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
             13. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   e   fino   alla  definizione  del  nuovo
          ordinamento dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche'  dei
          ruoli  tecnici  omogenei  di cui al comma 9, lettera c), il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi  idrografico  e   mareografico,   sismico,   dighe,
          geologico,  e' collocato senza soluzione di continuita', in
          appositi ruoli  transitori  presso  le  amministrazioni  di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli   del   snuovo  ordinamento,  fatti  salvi  lo  stato
          giuridico  ed  il trattamento economico comunque posseduti.
          Alla identificazione del  personale  da  ricomprendere  nei
          ruoli   predetti  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          competente che determina altresi'  le  dotazioni  organiche
          dei  profili  professionali  occorrenti in misura pari alle
          unita' da trasferire. I provvedimenti relativi  allo  stato
          giuridico   ed   al  trattamento  economico  del  personale
          inquadrato  nei  ruoli   transitori   sono   adottati   dal
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da
          lui delegato, di concerto con il  Ministro  presso  il  cui
          dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio".
             -  Il  testo  dell'articolo  unico  della legge 5 maggio
          1976, n. 340  (Inderogabilita'  dei  minimi  della  tariffa
          professionale  per  gli  ingegneri  ed  architetti),  e' il
          seguente:
             "Art. unico. - All'articolo unico della  legge  4  marzo
          1958, n.  143, e' aggiunto il comma seguente:
             'I  minimi  di  tariffa  per  gli onorari a vacazione, a
          percentuale ed a quantita', fissati  dalla  legge  2  marzo
          1949,  n.  143,  o  stabiliti  secondo  il  disposto  della
          presente legge, sono inderogabili.   L'inderogabilita'  non
          si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di
          cui  all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata
          legge 2 marzo 1949, n. 143'.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei  decreti
          della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato".
             -  Il  titolo  V del libro quinto del codice civile (Del
          lavoro), tratta "Delle  societa'";  i  capi  V,  VI  e  VII
          trattano  rispettivamente  di: "Della societa' per azioni",
          "Della societa' in accomandita per azioni", "Della societa'
          a responsabilita' limitata". Il titolo VI del citato  libro
          quinto  tratta  "Delle  imprese  cooperative  e delle mutue
          assicuratrici"; il capo I  tratta  "Delle  imprese  cooper-
          ative".
             -  Il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n.
          1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza  e  di
          consulenza), e' il seguente:
             "Art.  2.  - E' vietato costituire, esercire o dirigere,
          sotto  qualsiasi  forma  diversa  da  quella  di   cui   al
          precedente articolo, societa', istituti, uffici, agenzie od
          enti,   i   quali   abbiano   lo   scopo   di  dare,  anche
          gratuitamente,  ai   propri   consociati   od   ai   terzi,
          prestazioni  di assistenza o consulenza in materia tecnica,
          legale,   commerciale,    amministrativa,    contabile    o
          tributaria".
             -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2359 (Societa' controllate e societa'  collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3)  le  societa'  che sono sotto influenza dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
             -  Per  la  direttiva 92/50 CEE del 1992 si veda in nota
          all'art. 2.