Art. 19 
            Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
 
  1. I contratti di appalto di lavori  di  cui  alla  presente  legge
hanno per  oggetto  l'esecuzione  di  lavori  da  parte  dell'impresa
contraente sulla base di  un  progetto  esecutivo,  ad  eccezione  di
quelli  riguardanti   la   manutenzione   periodica   e   gli   scavi
archeologici. 
  2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  affidano  in  concessione  i
lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la  concessione  abbia
ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere.  In
tale caso la controprestazione a favore del  concessionario  consiste
unicamente nel diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente le opere.  Qualora  nella  gestione  dell'opera  siano
previsti prezzi o tariffe ammministrati o  controllati,  il  soggetto
concedente  assicura  al   concessionario   l'equilibrio   economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo  che
comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale  delle
opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento
in  concessione  puo'  essere  effettuato  sulla  base  del  progetto
definitivo.  I   lavori   potranno   avere   inizio   soltanto   dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. 
  3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non  possono  affidare   a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle  funzioni
e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. 
  4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad  eccezione
di  quelli  riguardanti  la  manutenzione  periodica  e   gli   scavi
archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle  disposizioni  di
cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865,  n.
2248, allegato F. 
  5. E' in facolta' delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare  a
misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo  326  della  legge  20
marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto  relativi  ai
restauri di beni vincolati a norma della  legge  1  giugno  1939,  n.
1089, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 19:
             - Il testo dell'art. 326, comma 2, della legge 20  marzo
          1865,  n.  2248, allegato F (Legge sule opere pubbliche) e'
          il seguente:
             "Art. 326. Comma 1›. (Omissis).
             Per le opere e provviste a corpo, il presso convenuto e'
          fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle
          parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro,  o
          sul  valore  attribuito  alla  qualita'  di  dette  opere o
          provviste".
             - Il testo dell'art. 326, comma 3, della legge n.  2248,
          allegato F, del 1865, indicata al punto a), e' il seguente:
             "Art. 326. Commi 1›, 2›. (Omissis).
             Per  le  opere appaltate a misura, la somma prevista nel
          contratto puo' variare,  tanto  in  piu'  quanto  in  meno,
          secondo  la  quantita'  effettiva di opere eseguite. Per la
          esecuzione loro sono  fissati  nel  capitolato  di  appalto
          pressi  invariabili  per unita' di misura e per ogni specie
          di lavoro".
             - Per la legge n. 1089 del 1939 si veda in nota all'art.
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