ART. 2. 
    (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 
   1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  presente  legge  e  del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono  per  lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al  comma  2  del  presente
articolo,  le  attivita'  di  costruzione,   demolizione,   recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere  ed  impianti,  ad
esclusione di quelli  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  della
normativa nazionale di  recepimento  della  direttiva  92/50/CEE  del
Consiglio, del 18 giugno 1992. 
   2. Le  norme  della  presente  legge  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano: 
      a) alle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed
alle  amministrazioni  locali,  alle  loro  associazioni  e  consorzi
nonche' agli altri organismi di diritto pubblico; 
      b) ai concessionari di lavori  pubblici,  ai  concessionari  di
esercizio di infrastrutture  destinate  al  pubblico  servizio,  alle
societa' con capitale pubblico, in misura anche non  prevalente,  che
abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione  di  beni  o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato  in  regime  di
libera concorrenza nonche', qualora  operino  in  virtu'  di  diritti
speciali o esclusivi, ai  concessionari  di  servizi  pubblici  e  ai
soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del  recepimento  della
direttiva medesima; 
      c) ai soggetti, enti e societa' privati relativamente a lavori,
opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo
o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale  e  in  conto
interessi che complessivamente superino il 40 per cento  dell'importo
complessivo  limitatamente  all'affidamento   a   terzi   di   lavori
singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU. 
   3. Ai soggetti di cui al comma 2,  lettera  a),  qualora  affidino
concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano  le
disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli  articoli
4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche'  agli
articoli 8, 9, 10, 11, 12  e  13  esclusivamente  se  il  concorrente
intende eseguire i lavori oggetto della concessione  con  la  propria
organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui  al  comma  2,
lettera  c),  si  applicano  le  disposizioni  della  presente  legge
limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  27,
28, 29 e 34. 
   4. I soggetti di cui al comma 2, lettera  b),  sono  obbligati  ad
appaltare a terzi i lavori pubblici  non  realizzati  direttamente  o
tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si  intendono
per soggetti  terzi  anche  le  imprese  collegate.  I  requisiti  di
qualificazione  di  cui  alla  presente  legge  sono   richiesti   al
concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti  in
cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. 
   5. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4,  nei  tre  anni
successivi alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  i
soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori
oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura  massima
del 30 per  cento.  I  prezzi  degli  appalti  conferiti  ad  imprese
collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori
similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto
o    di    licitazione    privata    dal    concessionario     ovvero
dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. 
   6. Ai sensi della presente legge si intendono: 
      a) per organismi di diritto pubblico  qualsiasi  organismo  con
personalita' giuridica,  istituito  per  soddisfare  specificatamente
bisogni di interesse generale, non  aventi  carattere  industriale  o
commerciale e la cui attivita' sia finanziata in  modo  maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, dagli enti  locali,  da  altri  enti  pubblici  o  da  altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia  sottoposta
al  controllo  di  tali  soggetti,  ovvero   i   cui   organismi   di
amministrazione, di direzione o  di  vigilanza  siano  costituiti  in
misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai  medesimi
soggetti; 
      b) per procedure di affidamento dei lavori  o  per  affidamento
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; 
      c) per amministrazioni aggiudicatrici  i  soggetti  di  cui  al
comma 2, lettera a); 
      d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori  i  soggetti  di
cui al comma 2, lettere b) e c). 
 
          Note all'art. 2:
             - La direttiva 92/50 CEE del Consiglio,  del  18  giugno
          1992, coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
          pubblici  di  servizi  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee del 24 luglio 1992, n. L. 209/1).
             - La direttiva 93/38 CEE del Consiglio,  del  14  giugno
          1993, coordina le procedure di appalto degli enti erogatori
          di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
          trasporto  nonche' degli enti che operano nel settore delle
          telecomunicazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a
          serie speciale - del 21 ottobre 1993).