ART. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico; b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonche', qualora operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima; c) ai soggetti, enti e societa' privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU. 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonche' agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34. 4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. 6. Ai sensi della presente legge si intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Note all'art. 2: - La direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 luglio 1992, n. L. 209/1). - La direttiva 93/38 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - del 21 ottobre 1993).