ART. 20. 
                (Procedure di scelta del contraente). 
 
   1. Gli appalti di  cui  all'articolo  19  sono  affidati  mediante
pubblico incanto o licitazione privata. 
   2. Le concessioni di cui all'articolo 19  sono  affidate  mediante
licitazione privata. 
   3. Gli appalti possono essere affidati anche  attraverso  appalto-
concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi  e  secondo  le
modalita' previsti dalla presente legge. 
   4.  L'affidamento  di   appalti   mediante   appalto-concorso   e'
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a  motivata  decisione,
previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
per speciali lavori o per la realizzazione di opere  complesse  o  ad
elevata componente tecnologica,  la  cui  progettazione  richieda  il
possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base  di
un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo  17,  nonche'
di  un  capitolato  prestazionale  corredato  dall'indicazione  delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.