ART. 20. (Procedure di scelta del contraente). 1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata. 3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto- concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge. 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 17, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.