ART. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, e' incrementato del 50 per cento. 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare: a) nei casi di appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 1) il valore economico e finanziario della controprestazione; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalita' di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. 3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. 6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facolta' di appartenenza; c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. 8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), e' il seguente: "Art. 5. - Quando la licitazione privata si tine con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descritto delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne denominato: 'lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto'. Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e forniture: a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela- tive alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il presso complessivo offerto, che e' rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente, la stessa autorita' procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, l'autorita' che preside la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contratuali. Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara' previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione delal richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltane ha diritto di pretendere, a titolo di penalita', una somam pari all'ammontare gia' stabilito per la cauzione provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".