ART. 21. 
       (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 
   1. L'aggiudicazione degli  appalti  mediante  pubblico  incanto  o
licitazione privata e' effettuata con il  criterio  del  prezzo  piu'
basso determinato mediante offerte a prezzi unitari,  anche  riferiti
ai  sistemi  o  subsistemi  di   impianti   tecnologici,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio  1973,  n.  14,  e  successive
modificazioni, e con il  criterio  del  massimo  ribasso  sull'elenco
prezzi posto a base di  gara  nel  caso  di  lavori  di  manutenzione
periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato  offerta
con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla  media
aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o  con  un  ribasso
superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei
ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di  cui
all'articolo 30, comma 2, e' incrementato del 50 per cento. 
   2.  L'aggiudicazione  degli  appalti  mediante   appalto-concorso,
nonche' l'affidamento di concessioni  mediante  licitazione  privata,
avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
prendendo  in  considerazione  i  seguenti  elementi   variabili   in
relazione all'opera da realizzare: 
     a) nei casi di appalto-concorso: 
   1) il prezzo; 
   2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 
   3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
   4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 
   b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 
   1) il valore economico e finanziario della controprestazione; 
   2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 
   3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
   4) il rendimento; 
   5) la durata della concessione; 
   6) le modalita'  di  gestione  ed  il  livello  delle  tariffe  da
praticare all'utenza. 
   3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale  d'appalto  o
il bando  di  gara  devono  indicare  l'ordine  di  importanza  degli
elementi di cui al comma medesimo,  attraverso  metodologie  definite
dal regolamento e tali da consentire  di  individuare  con  un  unico
parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
   4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga  ai
sensi del comma 2, la valutazione  e'  affidata  ad  una  commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. 
   5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od  affidatario  dei  lavori
oggetto  della  procedura,  e'  composta  da  un  numero  dispari  di
componenti non superiore a cinque, esperti  nella  specifica  materia
cui si riferiscono i lavori.  La  commissione  e'  presieduta  da  un
dirigente    dell'amministrazione    aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore. I commissari  non  debbono  aver  svolto  ne'  possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od  amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e  non  possono  far
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o  di  controllo
rispetto ai lavori medesimi. Coloro che  nel  quadriennio  precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati  commissari   relativamente   ad   appalti   o   concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni  presso  le  quali  hanno  prestato
servizio. Non possono  essere  nominati  commissari  coloro  i  quali
abbiano gia' ricoperto  tale  incarico  relativamente  ad  appalti  o
concessioni affidati  nel  medesimo  territorio  provinciale  ove  e'
affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se
non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi
da successivi incarichi coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa  grave
accertata  in  sede   giurisdizionale,   all'approvazione   di   atti
dichiarati conseguentemente illegittimi. 
   6.  I  commissari  sono  scelti   mediante   sorteggio   tra   gli
appartenenti alle seguenti categorie: 
     a) professionisti  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei
rispettivi  albi  professionali,  scelti  nell'ambito  di   rose   di
candidati proposte dagli ordini professionali; 
     b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di  rose
di candidati proposte delle facolta' di appartenenza; 
     c) funzionari tecnici delle amministrazioni  appaltanti,  scelti
nell'ambito di  rose  di  candidati  proposte  dalle  amministrazioni
medesime. 
   7. La nomina dei commissari e la  costituzione  della  commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato  ai  concorrenti
per la presentazione delle offerte. 
   8. Le spese relative alla commissione  sono  inserite  nel  quadro
economico   del   progetto    tra    le    somme    a    disposizione
dell'amministrazione. 
 
          Nota all'art. 21:
             -  Il  testo dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n.
          14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti  di  opere
          pubbliche mediante licitazione privata), e' il seguente:
             "Art.  5. - Quando la licitazione privata si tine con il
          metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
          invia ai concorrenti,  unitamente  alla  lettera  d'invito,
          l'elenco descritto delle voci relative alle varie categorie
          di  lavoro,  senza la indicazione dei corrispondenti prezzi
          unitari, e un modulo  a  piu'  colonne  denominato:  'lista
          delle   categorie   di  lavoro  e  forniture  previste  per
          l'esecuzione dell'appalto'.
             Nel suddetto modulo,  autenticato  in  ogni  suo  foglio
          dall'ente   appaltante,   quest'ultimo   riporta  per  ogni
          categoria di lavoro e forniture:
               a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela-
          tive  alle  varie  categorie  di  lavoro,   con   specifico
          riferimento all'elenco descrittivo;
               b)  nella  seconda  colonna,  l'unita'  di misura e il
          quantitativo previsto per ciascuna voce.
             Nel  termine  fissato  con  la  lettera  di  invito,   i
          concorrenti  rimettono all'ente appaltante, unitamente agli
          altri documenti richiesti, il modulo di cui  ai  precedenti
          commi,  completato,  nella  terza  colonna,  con  i  prezzi
          unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni
          voce relativa alle varie  categorie  di  lavoro,  e,  nella
          quarta  colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
          dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
          presso  complessivo  offerto,  che  e'  rappresentato dalla
          somma di tali prodotti, viene indicato dal  concorrente  in
          calce al modulo stesso.
             I  prezzi  unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
          vale, per il caso di discordanza,  il  prezzo  indicato  in
          lettere.  Il  modulo  e' sottoscritto in ciascun foglio dal
          concorrente e non puo' presentare correzioni che non  siano
          da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
             L'autorita'  che presiede la gara apre i pieghi ricevuti
          e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio  e
          le  eventuali  correzioni  apportate  nel modo indicato nel
          precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo  complessivo
          offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle
          offerte.
             Successivamente, la stessa autorita' procede, in sede di
          gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
          che  ha  offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per
          l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
          unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
          a correggere i prodotti o la somma di cui  al  terzo  comma
          del presente articolo.
             Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
          queste,  l'offerta  verificata  resti  la piu' vantaggiosa,
          l'autorita' che preside  la  gara  aggiudica  i  lavori  al
          concorrente   per   il  prezzo  complessivo,  eventualmente
          rettificato.
             Nel caso in cui, per effetto delle correzioni  apportate
          all'offerta  verificata,  risulti che il prezzo complessivo
          piu' vantaggioso e' stato proposto  da  altro  concorrente,
          l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche
          in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
             Le  sedute  di gara possono essere sospese ed aggiornate
          ad altra ora o al giorno successivo.
             L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
          lettere di invito alla gara, il prezzo massimo  complessivo
          che le offerte non devono oltrepassare.
             I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
          valgono quali prezzi contratuali.
             Qualora  l'offerta  contenga,  per categorie di lavori o
          forniture che incidano in misura non superiore  al  10  per
          cento   dell'importo   totale,  prezzi  manifestamente  non
          adeguati rispetto  alle  previsioni,  nel  contratto  sara'
          previsto  che  tali  prezzi  valgono  entro  i limiti delle
          quantita' di lavori riportati nell'offerta,  aumentati  del
          20  per  cento.  Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
          saranno determinati  con  il  procedimento  previsto  dagli
          articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
             La   cauzione   provvisoria,  prestata  dal  concorrente
          aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione  del
          contratto,    ovvero    fino   all'eventuale   annullamento
          dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del  presente
          articolo;  le  cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
          vengono svincolate non appena ultimata la gara.
             Qualora    l'offerta    risultata   aggiudicataria,   ed
          eventualmente altre offerte  presentino  manifestamente  un
          carattere  anormalmente  basso rispetto alla prestazione, o
          gravi squilibri fra i  prezzi  unitari,  l'ente  appaltante
          verifica  la  composizione delle offerte e, non oltre dieci
          giorni dalla data della  gara,  chiede  agli  offerenti  di
          presentare,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla data di
          ricezione delal richiesta, le analisi di tutti o di  alcuni
          dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
             Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono
          ritenuti  adeguati,  l'ente  appaltante  annulla  con  atto
          motivato, l'aggiudicazione,  esclude  le  offerte  ritenute
          inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
          che  segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla
          propria offerta per non  oltre  trenta  giorni  dalla  data
          della gara.
             Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
          stipulare  il  contratto  di  appalto,  l'ente appaltane ha
          diritto di pretendere, a titolo  di  penalita',  una  somam
          pari   all'ammontare   gia'   stabilito   per  la  cauzione
          provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme di cui al
          testo unico sulla riscossione  delle  entrate  patrimoniali
          dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639".