ART. 22. 
                    (Accesso alle informazioni). 
 
   1. Nell'ambito delle procedure  di  affidamento  degli  appalti  o
delle concessioni di cui  alla  presente  legge  e'  fatto  tassativo
divieto  all'amministrazione   aggiudicatrice   o   ad   altro   ente
aggiudicatore o realizzatore, in deroga  alla  normativa  vigente  in
materia di procedimento amministrativo, di comunicare a  terzi  o  di
rendere in qualsiasi altro modo noto: 
   a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso  di
pubblici  incanti,  prima  della  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle medesime; 
   b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o  di  gara  informale  che  precede  la  trattativa
privata, prima della comunicazione ufficiale da  parte  del  soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata. 
   2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli  incaricati  di  pubblici  servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 
 
          Nota all'art. 22:
             - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
             "Art.  326  (Rivelazione  di  segreti  di ufficio). - Il
          pubblico ufficiale o la persona incaricata di  un  pubblico
          servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
          servizio,  o  comunque  abusando della sua qualita', rivela
          notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
          agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.
             Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa  si applica la
          reclusione a un anno".