ART. 23. 
         (Selezione dei concorrenti da invitare alle gare). 
   1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori  pubblici  di
importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando  di  gara
puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero
dei concorrenti che si intendono invitare.  In  tal  caso  il  numero
minimo non puo' essere inferiore a cinque e quello massimo e' pari  a
cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta,
si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone  adeguato
preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal
regolamento. In ogni  caso,  il  numero  dei  concorrenti  ammessi  a
presentare  offerte  deve  essere  sufficiente  ad   assicurare   una
concorrenza effettiva. 
   2. Per l'affidamento a licitazione privata di  lavori  di  importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa,  il  bando  di  gara  puo'
fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero  dei
soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo  non
puo' essere inferiore a dieci e quello massimo  e'  pari  a  ottanta.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta,  si  procede
alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento,  tenendo
conto  della  migliore  idoneita'  dimensionale,  tipologica   e   di
localizzazione  operativa  dei  concorrenti  rispetto  ai  lavori  da
realizzare.