ART. 24. (Trattativa privata). 1. Possono essere affidati a trattativa privata: a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti. 2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorita' dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. 5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. 6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa. 7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. 8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e' compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e' risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Art. 41. - Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli da 37 a 40 del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso". - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.lgs. n. 406/1992 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di proce- dure di approvazione degli appalti di lavori pubblici): "Art. 9 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati: a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non e' richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette; b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una reddittivita' o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi. 2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara: a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto- concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla Commissione delle comunita' europee, se richiesta; b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, puo' essere affidata solo ad un imprenditore determinato; c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purche' le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse; d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato ne' nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purche' vengano attribuiti all'impreditore che esegue tale opera e sempreche' non possano essere tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non puo' complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale; e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purche' tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa privata e' consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. 3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto concorso".