ART. 24. 
                        (Trattativa privata). 
   1. Possono essere affidati a trattativa privata: 
   a) gli appalti di importo complessivo non  superiore  a  150  mila
ECU,  IVA  esclusa,  nel  rispetto  delle  norme  sulla  contabilita'
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo  41  del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
   b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore  a
5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di  ripristino
di  opere  gia'  esistenti   e   funzionanti   danneggiate   e   rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,  qualora
motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i  termini  imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti. 
   2. Gli affidamenti di appalti  mediante  trattativa  privata  sono
motivati e comunicati all'Autorita' dal responsabile del procedimento
e i relativi atti  sono  posti  in  libera  visione  di  chiunque  lo
richieda. 
   3. I soggetti ai quali sono  affidati  gli  appalti  a  trattativa
privata devono possedere i requisiti di cui alla presente  legge  per
l'aggiudicazione di  appalti  di  uguale  importo  mediante  pubblico
incanto o licitazione privata. 
   4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu'  affidamenti  al  fine
dell'applicazione del presente articolo. 
   5. L'affidamento di appalti a trattativa  privata,  ai  sensi  del
comma 1, avviene mediante gara informale alla  quale  debbono  essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono  in  tale  numero
soggetti qualificati ai sensi  della  presente  legge  per  i  lavori
oggetto dell'appalto. 
   6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di  30  mila
ECU, IVA esclusa. 
   7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia  stato
affidato a trattativa privata, non puo'  essere  assegnato  con  tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente
alla medesima opera. 
   8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da  affidare
con lavori in corso di  esecuzione  non  e'  compresa  fra  i  motivi
tecnici di cui alla lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 19  dicembre  1991,  n.  406.  In  tali  casi  il
contratto in esecuzione e' risolto e si procede ad affidare  i  nuovi
lavori congiuntamente a quelli  oggetto  del  contratto  risolto  non
ancora eseguiti. 
 
           Note all'art. 24:
             - Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. n.  827/1924
          (Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato):
             "Art. 41. - Si procede alla stipulazione dei contratti a
          trattativa privata:
              1) Quando gli incanti e  le  licitazioni  siano  andate
          deserte  o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si
          sperimentassero andrebbero deserte;
              2)  Per  l'acquisto  di  cose  la  cui  produzione   e'
          garantita da privativa industriale, o per la cui natura non
          e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
              3)  Quando  trattasi di acquisto di macchine, strumenti
          od oggetti di precisione che una sola  ditta  puo'  fornire
          con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
              4)   Quando  si  debbano  prendere  in  affitto  locali
          destinati a servizi governativi;
              5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti,  trasporti  e
          forniture  sia  tale  da  non  consentire  l'indugio  degli
          incanti o della licitazione;
              6) E in genere in ogni  altro  caso  in  cui  ricorrono
          speciali  ed  eccezionali  circostanze  per  le  quali  non
          possano essere utilmente seguite le forme degli articoli da
          37 a 40 del presente regolamento.
             Nei casi previsti dal presente articolo la  ragione  per
          la  quale  si  ricorre alla trattativa privata, deve essere
          indicata  nel  decreto  di  approvazione  del  contratto  e
          dimostrata  al  Consiglio  di  Stato  quando occorra il suo
          preventivo avviso".
             - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.lgs. n. 406/1992
          (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di proce-
          dure di approvazione degli appalti di lavori pubblici):
             "Art. 9 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti di lavori
          pubblici di cui all'articolo 1,  comma  1,  possono  essere
          affidati  a  trattativa privata, previa pubblicazione di un
          bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per  la
          selezione dei candidati:
              a)  in  caso  di offerte irregolari o inaccettabili per
          mancanza dei requisiti di cui ai  titoli  IV  e  V  in  una
          precedente  procedura  di  aggiudicazione  col  sistema dei
          pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto
          concorso, purche' le condizioni iniziali  dell'appalto  non
          siano  sostanzialmente  modificate.  Non  e'  richiesta  la
          pubblicazione del bando  di  gara  quando  alla  trattativa
          privata  vengono  ammesse tutte le imprese, in possesso dei
          requisiti  prescritti  nei  titoli  IV  e  V,   che   hanno
          presentato  nella  precedente procedura offerte formalmente
          corrette;
              b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca,
          sperimentazione o messa a punto e non  per  assicurare  una
          reddittivita'  o  il  recupero  dei  costi  di ricerca e di
          sviluppo;
              c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori  la
          cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
          preliminare e globale dei prezzi.
             2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1,
          comma  1,  possono  essere  affidati  a trattativa privata,
          senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:
              a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a
          seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-
          concorso, purche' le condizioni iniziali  dell'appalto  non
          siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione
          alla Commissione delle comunita' europee, se richiesta;
              b)  per  lavori  la cui esecuzione, per motivi tecnici,
          artistici o inerenti alla tutela dei  diritti  d'esclusiva,
          puo' essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
              c)  nella  misura strettamente necessaria per motivi di
          imperiosa urgenza non compatibile  con  i  termini  imposti
          dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili
          da  parte  delle  amministrazioni aggiudicatrici purche' le
          circostanze invocate  a  giustificazione  dell'urgenza  non
          siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;
              d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto
          inizialmente  aggiudicato ne' nel primo contratto concluso,
          che siano divenuti necessari, a seguito di una  circostanza
          imprevista,   all'esecuzione   dell'opera   ivi  descritta,
          purche' vengano attribuiti all'impreditore che esegue  tale
          opera  e  sempreche'  non  possano  essere  tecnicamente  o
          economicamente,  distinti  dall'appalto  principale   senza
          gravi    inconvenienti    per   l'amministrazione   oppure,
          quantunque    separabili    dall'esecuzione    dell'appalto
          iniziale,    siano    strettamente    necessari    al   suo
          perfezionamento. L'importo degli  appalti  affidati  per  i
          lavori  complementari non puo' complessivamente superare il
          cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;
              e) per nuovi lavori consistenti  nella  ripetizione  di
          opere  similari  affidate  all'impresa titolare di un primo
          appalto  dalla  medesima  amministrazione   aggiudicatrice,
          purche'  tali  lavori  siano conformi a un progetto di base
          oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure
          dei  pubblici  incanti,   della   licitazione   privata   o
          dell'appalto-concorso.   In   tal  caso,  il  ricorso  alla
          trattativa privata e' consentito  nel  triennio  successivo
          all'aggiudicazione  dell'appalto  iniziale  e  deve  essere
          previsto nel bando  di  gara  relativo  al  primo  appalto;
          l'importo  totale  previsto per il seguito dei lavori viene
          preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice
          per l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
          1.
             3.   In   tutti   gli   altri   casi   l'amministrazione
          aggiudicatrice attribuisce gli appalti di  lavori  mediante
          le   procedure  dei  pubblici  incanti,  della  licitazione
          privata e dell'appalto concorso".